Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18956 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18956 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rappa Francesco

n. il 2 settembre 1942

avverso
l’ordinanza 18 gennaio 2012 — Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 10/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 18 gennaio 2012, depositata in cancelleria il 2 febbraio 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Rappa Francesco volta a ottenere la liberazione anticipata ex
art. 54 primo comma L. 354/74, in relazione ai semestri ivi indicati.

dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, ma anzi aveva dimostrato di
aver mantenuto i collegamenti con l’organizzazione mafiosa di riferimento tenuto
conto anche delle condanne riportate per associazione a delinquere di stampo mafioso (l’ultima delle quali della Corte di Assise di Palermo in data 2 agosto 1991) da
cui era risultato che il Rappa aveva continuato a far parte del sodalizio criminale di
Borsetto, rientrante nel mandamento di Partinico di Cosa Nostra; non solo, ma le
informazioni della DDA rivelavano che il prefato, tornato in libertà dopo aver scontato la pena di cui alla precedente condanna, aveva da subito preso parte alle attività illecite dell’organizzazione criminale facente capo a Vitale Leonardo, attualmente in regime di 41 bis ord. pen., per il reato di associazione a delinquere di stampo
mafioso e numerosi omicidi aggravati, avvalendosi anche dei legami familiari con il
reggente della famiglia mafiosa di Partinico, Nania Francesco, per essere suo genero. Erano poi diverse le sanzioni disciplinari riportate durante la vita carceraria (in
data 27 giugno 2005 e 6 aprile 2010) mentre era risultato non voler partecipare alle attività rieducative dell’istituto carcerario per non meglio specificati motivi di salute.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Rappa Francesco chiedendone l’annullamento per vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudizio espresso dal Tribunale
di Sorveglianza è meramente presuntivo e non convalidato da elementi concreti avendo ritenuto di convalidare il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, già operato dal Magistrato di Sorveglianza, partendo dall’errato presupposto che anche la
liberazione anticipata non possa essere concessa quando ricorrono le condizioni ex
art. 4 bis ord. pen. Inoltre il giudice ha tratto la convinzione del mantenimento dei
rapporti con l’organizzazione criminale mafiosa sulla base del solo rapporto di parentela con il genero Nania Francesco.

Ud. in c.c.: .10 aprile 20.13 — Rappa Francesco — RG: 38557/12, RU: 13;

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il prefato non aveva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Come è noto, la finalità principale del beneficio della liberazione anticipata risiede nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato

352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta della norma
e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di
quel ravvedimento che si richiede Invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più
incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). La valutazione di meritevolena dei beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al
giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se nel comportamento serbato
dall’interessato siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l’appunto e come detto, soltanto “la partecipazione” del
condannato detenuto all’opera rieducativa, considerando altresì che, ai fini dell’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell’intervallo di
tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una
valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di
pena e si riferisca alla medesima esecuzione (Cass., Sez. 1, 6 maggio 2008, n.
21689, Santoro, rv. 239884)
3.2 — Nella fattlspecie il giudice non si è limitato a ritenere ostativo alla concessione del beneficio la mera sussistenza di violazioni anche gravi, quali le condanne
riportate ex art. 416 bis cod. pen., le sanzioni disciplinari e gli asseverati persistenti
rapporti con il sodalizio mafioso di appartenenza, a conferma della sussistenza di un
legame mai reciso (che come rivela le informative della DDA va ben a di là del meno rapporto parentale con il Nania), ma ha anche valutato complessivamente il significato delle stesse in rapporto ai periodi richiesti pervenendo a ritenere in atto, in
relazione al numero di trasgressioni e alla loro gravità, un persistente chiaro ripudio
dei valori della legalità che ha riverberato una luce interpretativa negativa anche in
relazione ai semestri precedenti evidenziando che il soggetto non ha avviato e non
intende avviare in alcun modo un cammino teso al perseguimento di obbiettivi di
recupero sociale, tant’è vero che, come è emerso, il ricorrente attualmente non partecipa neppure alle attività rieducative carcerarie adducendo indefiniti e non provati

Ud. in c.c.: 10 aprile 2013 Rappa Francesco — RG: 38557/12, RU: 13;

che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

motivi di salute. La funzione rieducativa della pena è allo stato pertanto impedita
proprio dalla scarsa o nulla collaborazione del soggetto (e solo a lui riconducibile)
che versa pertanto in una condizione ostativa al riconoscimento premiale invocato.
3.3 — Inoltre, quanto alla censura che nella fattispecle il diniego sarebbe giustificato dal valore ostativo di cui all’art. 4 bis ord. pen., va osservato che il Tribunale
di Sorveglianza esplicitamente l’ha escluso affermando infatti che “se dunque non è

alternative, tuttavia nella valutazione del beneficio deve tenersi anche conto delle
caratteristiche della natura e del reato commesso” con ciò ben dimostrando di aver
operato quella differenza argomentativa che la rende immune da vizi di sorta censurabile in questa sede.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 aprile 2013

Il C

sIgliere estensore

Il Presidente

applicabile all’istituto Il disposto di cui all’art. 4 bis ord. pen., applicabile alle misure

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