Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18955 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18955 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Riitano Domenico

n. il 25 febbraio 1967

avverso
l’ordinanza 19 luglio 2012

Tribunale di Vibo Valentia;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
Lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la qualificazione del
ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia
per l’ulteriore corso;

Data Udienza: 10/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto In fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 19 luglio 2012, depositata in cancelleria il
23 luglio 2012, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Riitano Domenica volta a ottenere la rideterminazione della pena da espiare
previa applicazione dell’indulto.

poteva accogliersi la tesi difensiva secondo cui, in applicazione del dictum delle Sezioni Unite n. 36837 del 2010 occorreva applicare il beneficio indulgenziale non sul
cumulo materiale delle pene, bensì su quello giuridico dopo l’applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. atteso che la sentenza in parola non si attagliava al caso di specie regolando altra materia.
2. — Avverso II citato provvedimento ha personalmente Interposto tempestivo
ricorso per cessazione Riitano Domenico chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto decidere in camera di consiglio e non de plano e che, contrariamente a quanto assunto dal giudice dell’esecuzione, la sentenza delle Sezioni Unite citata si applicava
proprio al caso concreto, posto che aveva delineato il principio secondo cui il condono è applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione dovendo cioè escludersi quelle in relazione alle quali la pena non è eseguibile
come per l’ipotesi di sospensione condizionale della pena, cui è equiparabile la causa di ineseguibilità di cui all’art. 78 cod. pen.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di
Vibo Valentia per l’ulteriore corso.
3.1 — È giurisprudenza consolidata di questa Corte che In tema di applicazione
di amnistia e indulto, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione siano suscettibili di
opposizione — è più esattamente con il particolare mezzo di reclamo che è
l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione — da parte del PM e del
condannato. Tale rimedio introduce un procedimento che sebbene non espressamente regolato deve svolgersi con le garanzie relative del contraddittorio delle parti

Ud. in c.c.: 10 aprile 2013 — Rlitano Domestico

RG: 35843/12, RU: 8;

2

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, nella fattispecie, non

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

secondo lo schema previsto dall’art. 666, commi terzo e quarto cod. proc. pen. che
esita in un’ordinanza solo avverso la quale è esperibile, a norma del comma sesto
stesso articolo, il ricorso per Cessazione. Questo, a differenza di quanto prevedeva
l’art. 594 cod. proc. pen. abrogato, non può Invece essere proposto direttamente
avverso il provvedimento applicativo dell’amnistia e dell’indulto o di rigetto delle
relative istanze (Cass., Sez. 1, 31 ottobre 1990, n. 3673, Panebianco, rv. 185918)
essendo data la possibilità alla parte interessata, pubblica o privata, di poter far va-

dell’esecuzione decida de plano, come prescrive l’art. 667 quarto comma cod. proc.
pen., ma altresì in esito al giudizio camerale con la partecipazione del PM e del condannato assistito dal suo difensore. Il ricorso va pertanto qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l’ulteriore corso

per questi motivi
toit
,
qualificato il ricorsoropposizione al sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 aprile 2013

Il qnsiglIere estensore

Il Presidente

lere anche questioni di merito. Tale regola va applicata non solo quando il giudice

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