Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18954 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18954 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:

Procuratore Generale della Corte di Appello di Trieste;
nei confronti di:

Vio Glauco

n. il 9 febbraio 1969

avverso
l’ordinanza 23 maggio 2012

Corte di Appello di Trieste;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
Trieste per nuovo esame;

Data Udienza: 10/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 23 maggio 2012, depositata in cancelleria
il 20 maggio 2012, la Corte di Appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, in
accoglimento dell’istanza avanzata nell’interesse di Vio Glauco volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in
relazione alle condanne ivi indicate (sentenza della Corte di Appello di Trieste, irre-

del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine, irrogava al prefato la
pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 6.000 di multa per vari delitti ex art.
73 D.P.R. 309/90 e sentenza della Corte di Appello di Trieste 26 aprile 2010, irrevocabile 1’11 giugno 2010 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trieste, lo condannava alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per vari delitti ex art. 73 D.P.R.
309/90) aumentava la pena inflitta con l’indicata sentenza 13 maggio 2009, in relazione ai reati di cui alla nominata sentenza del 26 aprile 2010, di mesi dieci di reclusione ed C 2.000,00 di multa.
2. — Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore
Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Veniva per
vero rilevato che il Vio non aveva fatto alcuna menzione, nella propria istanza tesa
all’ottenimento della continuazione, che i reati di cui alla sentenza della Corte di Appello di Trieste 26 aprile 2010 erano già stati posti in continuazione con quelli di cui
alla sentenza della Corte di Appello di Trieste 18 maggio 2011 (con un aumento di
pena ad anni uno di reclusione ed C 2.000,00), ingenerando così un insanabile contrasto tra due decisioni.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento; l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte dl Appello di Trieste.
3.1 — Occorre rilevare che, nella fattispecie, la continuazione è unica ancorché
sia stata stabilita da due giudici diversi. È evidente Infatti che se un giudice dell’esecuzione ritenga che vi sia medesimezza di disegno criminoso tra i fatti di una
prima sentenza e quelli di una seconda e un altro giudice dell’esecuzione ritenga
che analogo vincolo vi sia tra i fatti della seconda sentenza e quelli di una terza,
non può che esservi continuazione anche tra i fatti di cui alla prima sentenza e la

Ud. in c.c.:

10 aprile 2013

Vio Glauco

RG: 35145/12, RU: 5;

2

vocabile il 27 maggio 2010 che, in parziale riforma della sentenza 17 giugno 2008

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

terza. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio dovrà rivalutare
la situazione complessiva attinente al prefato provvedendo, ai fini dell’esecuzione, a
coordinare i provvedimenti che lo riguardano, prendendo in considerazione quanto
evidenziato dal ricorrente.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 aprile 2013

Il C sigliere estensore

Il Presidente

pen. come da dispositivo

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