Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18954 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18954 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERRONE VINCENZO nato il 29/03/1960 a BATTIPAGLIA

avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Vincenzo Perrone ricorre avverso la sentenza incliCata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Salerno; la dichiarazione di
penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di lesioni personali e minaccia.

impugnata in ordine alla determinazione della pena inflitta ex art. 81 cpv. cod. pen.: i
giudici di merito, considerando l’assoluzione del Perrone da una contestuale accusa di
ingiuria, per sopravvenuta aboliti° criminis, hanno infatti indicato una generica pena base
(senza specificare quale, tra i delitti residui, dovrebbe intendersi di maggiore gravità) ed
un successivo aumento dovuto al cumulo giuridico, con contestuale valutazione di
equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante. L’unica
aggravante, tuttavia, appare quella di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.,
verosimilmente da considerare il reato meno grave in ragione dei limiti edittali previsti.
In ogni caso, osserva la difesa che il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto
determinarsi tenendo conto che i reati in rubrica risultavano di competenza del Giudice di
pace, anche se giudicati dal Tribunale: ergo, sarebbe stata preclusa l’irrogazione di una
pena detentiva.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Innanzi tutto, è necessario rilevare che i motivi di censura sopra illustrati risultano
avanzati solo con il ricorso oggi in esame, mentre erano del tutto estranei alle ragioni di
doglianza formulate nei riguardi della decisione di primo grado. In secondo luogo, al di
là della comunque chiara individuazione del delitto di lesioni personali come fattispecie
più grave, va considerato che:
il delitto di cui all’art. 612 cpv. cod. pen., espressamente contestato, è da riservare
alla competenza per materia del Tribunale;
parimenti è a dirsi per il delitto di cui all’art. 582 cod. pen. come descritto in
rubrica, atteso che vi si fa riferimento alla circostanza che la persona offesa, a
causa della condotta violenta dell’imputato, perse due denti incisivi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Perrone al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Nell’interesse del ricorrente si lamenta mancanza della motivazione della sentenza

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

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