Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18953 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18953 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
COLLURA MAURIZIO N. IL 29/01/1973
avverso l’ordinanza n. 128/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/staft+44e-le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 3.5.2012 la Corte di appello di Caltanissetta , in
funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta presentata da
Collura Maurizio di detrarre dal provvedimento di esecuzione pene
concorrenti in corso di espiazione, emesso il 1.12.2009 dal Procuratore
generale presso la Corte di appello di Genova, il periodi di mesi 3 e gg.8

penitenziari concessi dall’autorità giudiziaria francese in riferimento alla
condanna alla pena di anni 1 di reclusione comminata con la sentenza del
Tribunale di Thionville del 16.5.2006, irrevocabile.
Avverso l’ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello
di Genova propone ricorso per i seguenti motivi: incompetenza
funzionale della Corte di appello di Caltanissetta essendo competente ai
sensi dell’art.665 comma 4 cod.proc.pen. la Corte di appello di Genova
che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo; inesistenza
agli atti della documentazione della autorità giudiziaria francese alla
quale ha fatto riferimento l’impugnata ordinanza; errore nel calcolo della
entità della detrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente

deve

essere

rilevata

l’inammissibilità

dell’impugnazione contro l’ordinanza della Corte di appello di
Caltanissetta, proposta dal Procuratore generale presso la Corte di
appello di Genova, per difetto di legittimazione del ricorrente ai sensi dell’
art.591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen.
La legittimazione a proporre impugnazione, attribuita al procuratore
generale dall’art.570 cod.proc.pen., e dall’art.608 cod.proc.pen. con
specifico riferimento al ricorso per cessazione, deve intendersi
riconosciuta al rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero costituito
presso il giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la
legittimazione ad impugnare l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di
Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, compete
esclusivamente al Procuratore generale presso quella Corte di appello.
P.Q.M.

di reclusione corrispondente al periodo di godimento di benefici

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 10.4.2013.

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