Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18953 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18953 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VISCUSO GIOVANNI nato il 10/09/1978 a SAN CATALDO

avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Giovanni Viscuso ricorre avverso la sentenza emessa nei confronti del
suo assistito, il 31/05/2016, dalla Corte di appello di Genova: la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito qualificato

ex art. 483 cod. pen.

Nell’interesse del ricorrente si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del
Viscuso.

Va infatti ricordato che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008,
Caridi, Rv 242419). E’ stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv 249163). Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati
la decisione dei giudici di merito di fondare le proprie determinazioni sulla ravvisata
insussistenza di elementi positivi di valutazione, ai fini dell’eventuale applicazione del
citato art. 62-bis: all’imputato, peraltro, era stata financo contestata la recidiva reiterata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Viscuso al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

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