Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18952 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18952 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPALE ALFIO N. IL 26/03/1960
avverso l’ordinanza n. 1169/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/se le conclusioni del PG Dott. 6720»-j-W- 54°1″
u0’■As, QAT, Id tue

Uditi difensor Avv., —

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Papale Alfio proponeva incidente di esecuzione avverso il
provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dal Procuratore
Generale di Napoli in data 13.2.208, con il quale era stata posta in
esecuzione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.3.2006,
irrevocabile il 8.5.2007, di condanna alla pena complessiva di anni 8 di
reclusione così determinata: pena base anni 6 e mesi 8 di reclusione per

(capo Br) commesso con “condotta perdurante”, quindi sino al 15.1.2004
data di pronunzia della sentenza dì primo grado, aumentata di mesi 8 per
la continuazione interna con il reato previsto dagli artt.73 e 80 d.P.R. 9
ottobre 1990 n.309 ( capo Bs), aumentata di ulteriori mesi 8 di reclusione
per il riconoscimento del vincolo della continuazione con il fatto giudicato
con la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 1.7.1993, di
condanna per reato previsto dagli artt.81,110,73 d.P.R. n.309 del 1990
commesso tra il mese di settembre 1989 ed il 25.4.1990.
Secondo il ricorrente la pena complessiva di anni 8 di reclusione
inflitta dalla citata sentenza Corte di Appello di Napoli era stata
interamente espiata in ragione del presofferto, pari ad anni 7 mesi 3 e
giorni 22 di reclusione, e per l’applicazione dell’indulto ai sensi della legge
n.241 del 2006 sul residuo della pena.
Con ordinanza del 17.2.2011 la Corte di appello di Napoli rigettava
l’istanza, osservando che l’impugnato provvedimento di cumulo delle
pene aveva correttamente applicato il limite temporale alla fungibilità
delle pene previsto dall’art.657 comma 4 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso deducendo quanto
segue: l’istanza presentata dal ricorrente tendeva alla declaratoria di
estinzione della pena per espiazione totale della stessa: a seguito
dell’intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, avvenuto
con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.3.2006, si era in
presenza di un’unica sentenza di condanna con comminazione di un’unica
pena di anni 8 di reclusione alla quale andavano imputati tutti i periodi di
custodia cautelare e di espiazione pena sofferti; 2) il giudice
dell’esecuzione ha omesso di verificare se la cessazione della permanenza
del delitto associativo è effettivamente avvenuto alla data di emissione

il reato ritenuto più grave previsto dall’art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

della sentenza di primo grado, risultando al contrario da uno stralcio della
sentenza del Tribunale di Napoli del 15.1.2004, allegata al ricorso, che
l’estensore si era limitato alla valutazione del comportamento di Papale
sino alla data delle dichiarazioni dei collaboratori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso,

riconoscimento della continuazione tra più reati alcuni dei quali già
giudicati con sentenza irrevocabile, con conseguente determinazione di
una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale,
non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente
imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta
eventualità il disposto dell’art. 657, comma quarto, cod. proc. pen.,
secondo cui al fine di attuare il principio di fungibilità devono essere
computate soltanto la custodia cautelare sofferta e le pene espiate “sine
titulo” dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente
scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
(Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383).
Ne consegue la correttezza del provvedimento di cumulo impugnato,
che, in applicazione del limite temporale sancito dall’art.657 comma 4
cod.proc.pen., ha escluso l’attribuzione per fungibilità ad espiazione della
pena comminata per il delitto associativo di cui al capo Br), commesso
con condotta perdurante sino al 15.1.2004, del periodo di custodia
cautelare ed espiazione pena “eccedenti”, sofferti, in data antecedente
alla cessazione della condotta perdurante, in relazione alla sentenza di
condanna 1.7.1993 della Corte di appello di Cagliari.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. L’incidente di
esecuzione proposto non conteneva alcuna richiesta al giudice
dell’esecuzione di verifica della effettiva data di cessazione della
permanenza del reato associativo, formulata per la prima volta con il
presente ricorso. La generale natura devolutiva dei mezzi di
impugnazione, presidiata dalla sanzione dell’inammissibilità stabilita dal
combinato disposto degli artt.591 comma 1 lett.c) e 581 letta)
cod.proc.pen., comporta che i motivi dell’impugnazione devono essere

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deve affermarsi il principio che il credito di pena risultante dal

strettamente afferenti e correlati ai punti impugnati della decisione, con
conseguente indeducibilità di questioni non prospettate nell’istanza e
perciò non esaminate dal giudice di prime cure. ( in tal senso Sez. 2, n.
3418 del 02/07/1999, Moledda, Rv. 214261).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Papale Alfio deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 10.4.2013

P.Q.M.

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