Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18952 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18952 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RENZI ROBERTO nato il 21/09/1956 a RIMINI

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
Roberto Renzi ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di penale
responsabilità dell’imputato riguarda reati di cui agli artt. 496 cod. pen. e 6 della legge n.
401/1989.
Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione della sentenza

delle dichiarazioni di tale Ricci, e dall’altro non avrebbe dato risposta alle censure mosse
con i motivi di gravame. Inoltre, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del
corretto comportamento processuale del Renzi, al fine di disapplicare la recidiva
contestata e pervenire ad un trattamento sanzionatorio adeguato alla effettiva gravità
degli addebiti.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di
doglianza.
Infatti, la Corte territoriale chiarisce che il Renzi (presente ad un incontro di calcio
cui non avrebbe potuto assistere, a causa di un precedente “d.a.s.p.o.” emesso nei suoi
confronti) declinò false generalità alle forze dell’ordine, che poi provvidero ad identificarlo
compiutamente sia grazie al contributo di un soggetto da cui era stato riconosciuto (il
Ricci, che sapeva dell’inibizione anzidetta), sia per effetto della successiva esibizione dei
documenti di identità da parte dello stesso prevenuto (Malgrado egli avesse inizialmente
negato di averli al seguito).

Ergo, i fatti risultano pacifici: né l’imputato evidenzia sotto

quali profili le doglianze presentate avverso la decisione del Tribunale sarebbero rimaste

S

prive di disamina.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,
sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia). Nel caso di specie, risultano correttamente valutati in chiave negativa, anche ai
fini della significatività della nuova condotta criminosa in punto di accresciuta capacità a
delinquere dell’imputato, i precedenti penali del Renzi, indicati come numerosissimi ed
eterogenei.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Impugnata, che da un lato avrebbe confermato la decisione di condanna sulla sola base

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

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