Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18951 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18951 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRACI GIUSEPPE CRISTOPHER nato il 08/12/1988

avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Giuseppe Cristopher Graci ricorre personalmente per cassazione avverso la
pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di

minaccia grave.
Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza
impugnata, sia con riguardo alla valutazione delle risultanze processuali su cui erano stati
incentrati i profili di gravame relativi alla decisione di primo grado (con particolare
riferimento alla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa), sia a proposito
della omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso appare inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
doglianza.
A fronte di una motivazione puntuale e completa, sviluppata dalla Corte di appello
per illustrare la fondatezza dell’assunto accusatorio e la linearità delle dichiarazioni del
denunciante (financo riscontrate da altri testimoni), l’imputato si limita a indicazioni
assertive, senza neppure precisare sotto quali aspetti le censure da lui mosse alla
sentenza appellata sarebbero rimaste prive di concreta disamina. Va poi ricordato che
«la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.

62-bis cod. pen. è

oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata
sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti
di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv
242419). Nel caso in esame, il ricorrente non evidenzia quali fattori positivi avrebbero
dovuto comportare il riconoscimento in suo favore delle attenuanti in parola, mentre la
Corte territoriale ha correttamente valorizzato in chiave negativa l’esistenza di un
precedente specifico a carico del Graci.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Palerm
‘ o; la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di furto e

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

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