Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18950 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18950 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PINTO LEONARDO nato il 08/01/1978 a BISCEGLIE

avverso la sentenza del 13/03/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Leonardo Di Pinto ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bari e recante la parziale riforma di una
sentenza del Gup del Tribunale di Trani, in forza della quale il Di Pinto era stato condannato

invece assolto l’imputato dall’ipotesi di bancarotta per distrazione, per insussistenza del fatto,
riqualificando l’ulteriore addebito ex art. 217 legge fall.
Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale, nonché carenze motivazionali della sentenza impugnata, con riferimento:
alla ritenuta sussistenza di effettive irregolarità ed incornpletezze nella tenuta delle
scritture contabili della società fallita;
alla invocata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fall.,
richiesta nei motivi di appello.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Quanto al primo motivo, la censura difensiva appare del tutto generica, risolvendosi in un
mero richiamo di principi generali e di precedenti giurisprudenziali non calibrato sul caso di
specie: in punto di descrizione della condotta, del resto, la decisione di primo grado aveva
chiarito come la tenuta non conforme a legge della contabilità riguardasse – in linea con il
tenore della rubrica – già il mancato aggiornamento della stessa, fatto materiale
evidentemente ribadito in termini impliciti dalla Corte di merito, sia pure per sottolinearne
l’insufficienza ai fini della prova del più grave addebito di bancarotta fraudolenta.
In ordine all’invocata attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, vero è che
il tema non risulta affrontato nella sentenza impugnata, ma deve osservarsi che il relativo
motivo di appello era stato formulato altrettanto genericamente, senza illustrare in alcun modo
le ragioni della prospettata ravvisabilità della circostanza nel caso in esame.

Ergo, la Corte

territoriale non aveva alcun obbligo di disamina della doglianza de qua (v. Cass., Sez. V, n.
27202/2013 dell’11/12/2012, Tannoia).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte territoriale ha

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

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