Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1895 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1895 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE STASIO ANGELO N. IL 24/10/1976
avverso la sentenza n. 12019/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
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Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2012
De Stasio Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per
il reato di cui all’art.322/2-61 n.2 cp., e lamenta violazione di legge in riferimento
all’art.129 cpp., e difetto di motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto e
all’affermazione della colpevolezza.