Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1895 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1895 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONELLI LAURA N. IL 04/01/1972
avverso l’ordinanza n. 3121/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
07/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
,CASELLA;
Uettehseatite le conclusioni del PG Dott. Iti;c-e(4
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/10/2013

Ricorrente avv. Laura ANTONELLI

Ritenuto in fatto

L’avv. Laura ANTONELLI

difensore, avverso l’ordinanza emessa il 7 gennaio 2013 dal Tribunale di
Livorno che dichiarò inammissibile

il reclamo / opposizione proposto nei

confronti del provvedimenti di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato,emesso nell’ambito di procedimento penale a carico
dell’imputata VIEJO ENRIQUEZ JUDITH DOLORES ( di cui l’istante era difensore
di fiducia )

sul rilievo del difetto di

legittimazione

del difensore

all’impugnazione, in luogo dell’imputato (quale diretto fruitore del beneficio ).
Deduce in sintesi la ricorrente,con una prima censura,

che erroneamente il

Tribunale avrebbe rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente, aderendo
ad pregresso orientamento interpretativo della normativa di riferimento, ormai
superato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30181 del 2004, con la quale
veniva definitivamente risolto un conflitto giurisprudenziale sul punto in senso
favorevole alla ricorrente.
Con il secondo motivo, denunzia in subordine la violazione degli artt. 112 e
113 del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo consentito al giudice di riesaminare
autonomamente i provvedimenti di ammissione al patrocinio per i non abbienti
nei soli casi di c.d. “revoca formale ” previsti dall’art. 112, comma 10 lett. a),
b) e c) d.P.R. n. 115 del 2002 , ma non invece nell’ipotesi prevista dall’art. 112
lett. d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di
reddito stabilite dalla legge; nel qual caso è indispensabile la tempestiva

ricorre per cassazione, per mezzo di

richiesta del’ufficio finanziario competente, al quale è attribuito il potere – dovere
di verificare la persistenza delle condizioni reddituali legittimanti il beneficio;
richiesta invece insussistente nel caso di specie.
Con il terzo motivo, si denunzia il vizio di motivazione del provvedimento
impugnato per avere il Tribunale omesso di considerare che l’imputata non
aveva alcun interesse a proporre opposizione o ricorso per cassazione avverso la
revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, cui ovviamente consegue il diniego di liquidazione degli onorari al
difensore di fiducia. L’imputata avrebbe comunque potuto fruire, nel successivo

i

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grado di giudizio, dell’assistenza di un difensore d’ufficio che si sarebbe riportato
ai motivi d’appello, già diligentemente redatti da quello di fiducia.
Conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 23
settembre 2013 (successiva a quella in data 7 marzo 2013, di contenuto
interlocutorio ), pur segnalando la permanente incompletezza degli atti a
disposizione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e quindi per

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Giova preliminarmente osservare che, nonostante la mancata allegazione agli
atti del

“provvedimento di revoca del decreto di ammissione del patrocinio a

spese dello Stato emesso nell’ambito del procedimento penale a carico di Viejo
Enrique Judith Dolores ” ( come testualmente riferito in ricorso ) emesso dal
GIP del Tribunale di Livorno dr.ssa Beatrice Dani in data 16 agosto 2012,giusta
quanto attestato dal cancelliere in data 12 settembre 2013, dalla motivazione
del provvedimento impugnato,nella quale, con espresso riferimento al ” caso che
ci riguarda “,si richiama il disposto dell’art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, può
rilevarsi che si versa in materia di revoca disposta – d’ufficio o su richiesta
dell’ufficio finanziario – nell’ipotesi prevista dall’art. 112, comma 1° lett. d) del
citato d.P.R. Nè il difensore – attuale ricorrente – né l’imputata, diretta
interessata, hanno evidentemente inteso avvalersi della facoltà di proporre
direttamente ricorso per cassazione avverso tale provvedimento,come
consentito esclusivamente in detto specifico caso, dall’art. 113 del citato d.P.R.
Anche in tale ipotesi, deve comunque ritenersi non preclusa la preventiva
proposizione del reclamo / opposizione, dinanzi al presidente del tribunale, ex
art.99 dello stesso d.P.R. attesa, da un lato, la pacifica facoltatività della
presentazione del ricorso per cassazione e, dall’altro, l’esperibilità di detta
impugnazione” di merito” non solo in caso di rigetto dell’istanza di ammissione
al beneficio e di declaratoria di inammissibilità, ma anche nell’ipotesi di revoca di
pregresso provvedimento ammissivo. E’ invece fuor di dubbio la preventiva
proposizione del reclamo/opposizione in tutti i casi di revoca del beneficio diversi
da quello previsto dall’art. 113 del citato d.P.R. ed anche in caso di illegittima
pronunzia dello stesso. In tal senso si sono già pronunziate le stesse Sezioni
Unite con la sentenza n. 36168 del 2004 ( rv. 228667) così massimata: ”

In

tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca

2

l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

dell’ammissione ad esso disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia) è impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato adottato
illegittimamente d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal
precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione, poiché il citato testo unico,
avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive
previste dalla previgente disciplina (“ricorso” al presidente dell’ufficio giudiziario
di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per
In senso

conforme è peraltro attestata la giurisprudenza consolidata e prevalente di
questa Corte, sia anteriore che successiva alla richiamata pronunzia delle
Sezioni Unite ( Sez. 4 n. 22853/2004; Sez. 4 n.32057 /2010; Sez. 4
n.6420/2011; Sez. 4 n.34764/2012).
Una volta ritenuto come unitariamente disciplinato il regime delle impugnazioni
afferenti al procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato,
quale procedimento giurisdizionale ”

collaterale e secondario rispetto al

rapporto processuale penale principale ” ( cfr. S.U. n.30181 del 2004 (rv.
228118) non può non condividersi l’ulteriore insegnamento interpretativo
sancito in materia da detta pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte, nei
termini prospettati anche dal Procuratore Generale requirente. Hanno, a tale
proposito, statuito le Sezioni Unite che ” la posizione processuale del difensore
dell’imputato deve regolamentarsi in base ai principi desumibili dal combinato
disposto di cui agli artt.99 -571,comma 3 0 – 613 cod.proc.pen. ” . Ne consegue
che anche al difensore va riconosciuta ” una titolarità di impugnazione
autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato ”

da esercitarsi agli

effetti della proposizione sia del reclamo / opposizione ex art. 99, comma 10
d.P.R. n. 115 del 2002 sia del successivo ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza di rigetto del reclamo ovvero di inammissibilità, a ‘ sensi dell’art. 99,
comma 4 0 del citato d.P.R.
Per ciò che concerne quindi il caso di specie, deve concludersi che erronea

cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto “ricorso”).

appare la declaratoria di inammissibilità del reclamo / opposizione proposto in
via autonoma dal difensore dell’imputata avverso il provvedimento di revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con

rinvio al

Presidente del Tribunale di Livorno per nuovo esame, alla luce di quanto fin qui
premesso.
Il secondo ed in terzo motivo di impugnazione restano ovviamente assorbiti in
quanto fin qui osservato. Il Giudice di rinvio, una volta rimossa la causa di
preliminare inammissibilità del proposto reclamo, dovrà quindi esaminare
funditus

le censure di merito, con lo stesso dedotte dal difensore impugnante

3

A

avverso il provvedimento di revoca del beneficio al fine di pronunziarne
l’accoglimento od il rigetto.

PQM

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di

Così deciso in Roma,lì 8 ottobre 2013.

Livorno, per l’ulteriore corso.

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