Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18949 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18949 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LIGUORI ALEXIA nato il 17/06/1995 a MODENA
DE BARRE AIDA nato il 11/12/1985 a MODENA

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il comune difensore di Alexia Liguori e Aida Debarre, con atto unico curato
nell’interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti (anche) delle suddette dalla Corte di appello di Bologna; la
declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito di concorso in
tentato furto aggravato, reato in ipotesi commesso presso un supermercato.
La difesa deduce violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza

il fatto avrebbe dovuto considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell’applicazione
dell’art. 131-bis cod. pen. (in particolare, se è vero che il furto aveva riguardato
beni di valore pari a circa 800,00 euro, è anche pacifico che gli stessi furono
integralmente recuperati dai titolari dell’esercizio e subito dopo riesposti in
vendita; la Liguori risultava incensurata e alla Debarre erano state concesse
attenuanti generiche equivalenti rispetto ad una pur contestata recidiva)
le ricorrenti avrebbero meritato il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 6
cod. pen., avendo offerto la somma di 250,00 euro a titolo di rifusione dei danni:
somma da considerare congrua, a prescindere dal rilievo che la direzione del
supermercato non avesse inteso accettarla.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
Quanto alla dedotta, modesta offensività della condotta, i giudici di merito hanno già
rappresentato come un furto di beni (si trattava di diciotto DVD per videogiochi) di valore
pari a C 819,20 non possa intendersi particolarmente tenue, dovendosi avere riguardo
all’entità della refurtiva e non certo alla circostanza che, per cause indipendenti dalla
volontà degli autori della tentata sottrazione, la stessa sia tornata nella disponibilità del
legittimo possessore. Lo stesso trattamento sanzionatorio irrogato, con pena base
sensibilmente superiore ai minimi edittali, conferma l’impossibilità di applicare alla
fattispecie concreta l’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha poi chiarito che la somma sopra indicata era stata solo
prospettata alla persona offesa nell’ambito di trattative volte ad una remissione della
querela (al di là delle determinazioni assunte a riguardo dalla direzione del
supermercato): il fatto stesso che, come rileva la difesa, in atti vi sia soltanto la copia del
relativo assegno conferma che non si diede corso ad alcuna offerta reale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.

impugnata, segnalando che:

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

Il Consigliere estensore
lo Micheli

R06a Pezzullo

■72.211

Il Presidente

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