Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18948 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18948 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GERBI RAFFAELE nato il 29/07/1964 a TRIPOLI( LIBIA)

avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Raffaele Gerbi ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato, intervenuta in primo grado quanto a
delitti di minaccia, ingiuria ed esercizio abusivo della professione di avvocato, risulta

594 cod. pen. e la presa d’atto della maturata prescrizione in ordine agli altri addebiti
(con conferma delle relative statuizioni civili).
Nell’interesse del ricorrente si lamenta violazione di legge processuale, per non
essere stata accolta una istanza di rinvio presentata alla Corte territoriale a causa del
contemporaneo impegno del difensore del Gerbi presso altra sede giudiziaria (in un
processo a carico di persona detenuta); inoltre, secondo la difesa, l’imputato avrebbe
meritato una formula liberatoria nel merito, essendosi i giudici di secondo grado limitati
ad un mero richiamo alle argomentazioni del Tribunale senza procedere ad una analisi
rigorosa delle dichiarazioni della parte civile.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per genericità dei motivi.
La prima doglianza, infatti, risulta aspecifica laddove non contesta la tardività della
comunicazione del dedotto impedimento alla Corte di appello: l’istanza di rinvio, in
particolare, venne rigettata perché inoltrata “pochissimi giorni prima dell’udienza”, dato
che il ricorrente non confuta, insistendo solo sulle peculiarità del processo da celebrare
altrove e senza neppure rappresentare di avere motivatamente esposto le ragioni
dell’impossibilità di essere sostituito. Al fine di sostenere che si trattò di una “pronta
comunicazione”, come richiesto dal codice di rito, sarebbe stato necessario, invece,
evidenziare che la comunicazione avvenne nei termini anzidetti perché il difensore
dell’imputato aveva appreso immediatamente prima dell’impedimento de quo, escludendo
così che gli fosse noto già da tempo.
La seconda censura appare intrinsecamente generica, non venendo segnalato sotto
quali profili la persona offesa sarebbe risultata inattendibile, vuoi sul piano intrinseco vuoi
in ordine al contenuto oggettivo delle sue dichiarazioni.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Gerbi al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione

della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

riformata a seguito del giudizio di appello, stante la depenalizzazione del reato ex art.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

e estensore
icheli

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Il Con

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