Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18947 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18947 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
Data Udienza: 10/01/2018
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTI MARIO nato il 27/02/1978 a BENEVENTO
avverso la sentenza del 19/10/2016 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
1-
FATTO E DIRITTO
Mario Conti ricorre personalmente per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa – anche – nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal
Tribunale di Modena (con riguardo ad un reato di concorso in furto aggravato).
L’imputato deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi
titolo a vedersi riconoscere l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., avendo
risarcito il danno subito dalla persona offesa. •
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di dbglianza.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato: per superare la
ritenuta parzialità del risarcimento (comunque valutata nell’ambito dell’accordo ai fini del
riconoscimento delle attenuanti generiche, come espressamente indicato dal Tribunale)
sarebbe del resto necessario analizzare profili di merito, il che appare precluso in sede di
‘
giudizio di legittimità già ove si proceda con rito ordinario.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della ,causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
della motivazione della sentenza impugnata, facendo osservare che egli avrebbe avuto