Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18946 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18946 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KIKO MOHAMD nato il 18/09/1990

avverso la sentenza del 06/10/2016 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
L’imputato indicato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la pronuncia emessa
nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Modena (in data
06/10/2016, con riguardo ad un reato di furto qualificato ai sensi dell’art. 624-bis cod.
pen.). Il ricorrente deduce carenze motivazionali della sentenza impugnata, facendo

integrare una ipotesi di delitto tentato: infatti, egli si rese responsabile di un furto con
strappo avvenuto sotto la costante vigilanza della persona offesa, postasi subito al suo
inseguimento (durante il quale la refurtiva venne financo abbandonata).
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di doglianza.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Inoltre, la
giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, «in tema di patteggiamento, la
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto
‘contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui
sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre
deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di
opinabilità» (Cass., Sez. III, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv 264153).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

osservare che nel caso di specie la sua condotta avrebbe dovuto, al più, ritenersi

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