Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18944 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18944 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
c_

SCIUTO CARMELO TOMMASO N. IL 07/04/1976
avverso l’ordinanza n. 726/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ajt e/Ra
31.,
•c> ezezia ct_SYk,.;
(

Uditi difensor Avv.to ,502A,Art- f<24419,14 J Data Udienza: 09/12/2013 4 Ritenuto in fatto e considerato in diritto - che il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 9/5/2013, confermava il provvedimento del G.i.p. applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Sciuto Carmelo Tommaso, indagato per partecipazione, fino all'aprile 2010, all'associazione per delinquere di tipo mafioso Santapaola-Ercolano, valorizzando, ai fini della gravità indiziaria, il quadro probatorio costituito dalle attendibili dichiarazioni del collaboratore di comprensorio di Paternò, che sin dalla sua costituzione intratteneva solidi legami collaborativi con quello catanese di Picanello (secondo il quale l'indagato, soprannominato Melo 'u Ponchio, sebbene prosciolto in via definitiva da analoga imputazione, limitata per altro al periodo dal maggio all'agosto del 2004, era in realtà intraneo al summenzionato gruppo delinquenziale, avendo egli stesso consegnato all'indagato, nel 2002, una motocicletta ed un fucile a cinque colpi richiesti al gruppo di Paternò da quello di Picanello, che intendeva utilizzarli per rispondere all'offesa - il pestaggio di Tropea Sebastiano - subita dal gruppo avversario dei Pillera, insediato nel quartiere "Borgo") pienamente riscontrate da quelle, anch'esse intrinsecamente attendibili, di Scollo Antonino - un partecipe del clan Santapaola che svolgeva compiti meramente esecutivi (un soldato semplice) nell'ambito del gruppo di Lineri-San Giorgio, il quale ha riferito che nel 2004 il reggente di tale gruppo aveva acquistato cento grammi di cocaina da tal Franzetta Marco e dall'indagato (episodio che, tenuto conto della detenzione dello Sciuto a partire dal luglio 2004, ove collocato tra i mesi di gennaio-aprile 2004, rientrerebbe in un arco temporale diverso rispetto a quello coperto dalla pronuncia di proscioglimento) e di Barbagallo Ignazio, responsabile del gruppo di Belpasso (che aveva riconosciuto fotograficamente l'indagato come un componente del gruppo di Picanello, in seno al quale si occupava di rapine e di spaccio di cocaina) nonché dalle pur generiche propalazioni del collaboratore Scorciapino Ettore; - che il difensore dello Sciuto ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, denunziando il difetto di gravità del quadro indiziario e la scarsa tenuta logica della motivazione, che si risolve nella formulazioni di semplici congetture prive di concreto valore indiziario, tenuto conto, in particolare, che delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quelle dello Scorciapino, rese nel luglio 2006, per stesso riconoscimento dei giudici del riesame, risultano assolutamente generiche; che l'episodio riferito dal Pappalardo risale al 2002 ed era stato già conosciuto e valutato in occasione del suo proscioglimento; che le dichiarazioni del "soldato" Scollo erano del tutto inverosimili ed aspecifiche, posto che l'episodio relativo alla cessione di stupefacente si colloca in un arco 1 giustizia Pappalardo Filippo Santo, figura apicale del gruppo operante nel temporale, l'anno 2004, nel quale l'indagato era detenuto; nonché, più in generale, che la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo (in termini Sez. 6, n. 40520 del 25/10/2011 - dep. 08/11/2011, Falcone, Rv. 251063); - che i motivi di impugnazione, riguardanti la valutazione di attendibilità e Tribunale del riesame per il profilo della gravità indiziaria, risultano sostanzialmente diretti ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e si palesano pertanto inammissibili; - che il giudice di merito ha dato conto, premessa l'operatività del principio del ne bis in idem, con riguardo al periodo maggio-agosto 2004, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali lo Sciuto era attinto da gravi indizi di colpevolezza, mediante l'analitica enunciazione degli elementi probatori rilevanti a tal fine, tutti significativamente convergenti, in concreto, nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, laddove le deduzioni difensive, specie quando assumono che l'episodio del 2002 avrebbe già formato oggetto di valutazione in sede di proscioglimento dell'indagato da analoga imputazione associativa, si rivelano generiche, specie ove si consideri che i giudici del riesame hanno affermato, nel provvedimento impugnato, «che il compendio indiziario non era costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, bensì unicamente dagli esiti di alcune intercettazioni telefoniche, disposte tra l'altro nell'ambito di un'indagine volta ad accertare l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti»; - che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 te r. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2013. coerenza dei dati puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA