Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18943 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18943 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGEMI NATALE ARMANDO N. IL 23/03/1953
avverso l’ordinanza n. 759/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
1=M/sentite le conclusioni del PG Dott. Kwtior> 1-;;icch02122;-, Q.

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Data Udienza: 09/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza dell’8/5/2013,
confermava il provvedimento del G.i.p. applicativo della misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di Angemi Natale, indagato per partecipazione
(fino all’aprile 2010) all’associazione per delinquere di tipo mafioso SantapaolaErcolano, valorizzando, ai fini della gravità indiziaria, il quadro probatorio
costituito dalle recenti ed attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia La

l’indagato, già condannato in via definitiva per la medesima imputazione, al
termine della sua ultima carcerazione, pur avendo manifestato una volontà
dissociativa, su disposizione di Puglisi Carmelo, reggente del “gruppo della
Civita”, avrebbe ricoperto il ruolo di punto di riferimento sul territorio per gli
associati e per gli esponenti di altri gruppi dello stesso clan Santapaola, pur non
ricevendo più lo stipendio, ed avrebbe svolto l’incarico di consegnare ai familiari
dell’ergastolano Quattroluni, lo stipendio, costituito dai proventi di un’estorsione
perpetrata dal sodalizio) pienamente riscontrate da quelle, anch’esse
intrinsecamente attendibili, di Barbagallo Ignazio, [secondo cui l’indagato aveva
trascorso alcuni giorni in una casa in cui erano ospitati i latitanti La Causa e
Puglisi) nonché dalle pur generiche propalazioni dei collaboratori Torrente e
Sturiale.
2. Il difensore dell’Angemi ha proposto ricorso per cassazione avverso detta
ordinanza, denunziando il difetto di gravità del quadro indiziario e la scarsa
tenuta logica della motivazione, emergendo, in realtà, dalle dichiarazioni del La
Causa e del Barbagallo, le uniche dotate di qualche rilevanza sul piano indiziario,
che seppure l’indagato non avesse ottenuto un formale consenso ad una sua
uscita dall’organizzazione, di fatto aveva però cessato di esercitarvi un ruolo e
che solo teoricamente egli fungeva da punto di riferimento dell’associazione nel
quartiere La Civita, tant’è che egli non percepiva più alcuno stipendio dal
sodalizio.
Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse dell’Angemi è inammissibile.
1.1 I motivi di impugnazione, riguardanti la valutazione di attendibilità e
coerenza dei dati puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal
Tribunale del riesame per il profilo della gravità indiziaria, risultano infatti
sostanzialmente diretti ad una rilettura degli elementi probatori non consentita
nel giudizio di legittimità.
Il giudice di merito, invero, ha dato conto, con motivazione logica e perciò
incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali l’Angemi
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Causa Santo, reggente operativo del clan Santapaola dal 2006 (secondo cui

era attinto da gravi indizi di colpevolezza, mediante l’analitica enunciazione degli
elementi probatori rilevanti a tal fine, solo sommariamente illustrata al paragrafo
1 dell’esposizione in fatto, tutti significativamente convergenti, in concreto, nel
senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto Penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1
te r.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2013.

congruamente determinabile in € 1000,00.

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