Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18942 del 09/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18942 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERARDI PIERLUIGI N. IL 23/03/1965
avverso l’ordinanza n. 41/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. <2 c42.4., (s$ eafLe 04,24A--k) (SI Uditi difensor Avv.; PtA: dk • C144"-'enATIR, it:4^4~1:~ Data Udienza: 09/12/2013 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava
l'istanza proposta da Berardi Pierluigi, di revoca dell'indulto applicato in suo
favore dal Tribunale di Cosenza, con ordinanza deliberata il 5 febbraio 2008. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato, personalmente,
chiedendone l'annullamento, deducendo, quale unico motivo d'impugnazione, la proc. pen., in quanto il tribunale aveva deliberato all'udienza del 7 maggio 2013,
in assenza del ricorrente e sebbene ne fosse stata disposta la traduzione dallo
stesso giudice. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta dal Berardi è inammissibile, in quanto basata su
motivi manifestamente infondati.
Al riguardo occorre premettere che nel procedimento camerale dinanzi al
giudice dell'esecuzione l'interessato, se detenuto fuori dalla circoscrizione dal
giudice che procede, è sentito, se ne fa richiesta, dal magistrato di sorveglianza
del luogo di detenzione, e ciò per chiara disposizione normativa (v. art. 127,
comma 3, cod. proc. pen.).
Orbene dall'esame degli atti, reso necessario dalla natura della questione
sollevata, emerge che se è vero che il Tribunale di Padova, con provvedimento
del 6 marzo 2013, aveva disposto la traduzione dell'istante (vedi fl. 38) sta di
fatto, però, che il 9 aprile 2013 il Berardi, detenuto fuori della circoscrizione del
Tribunale di Padova ha rinunciato ad essere sentito dal magistrato di
sorveglianza, pur avvertito di tale sua facoltà.
Ne consegue che nessuna nullità è allora fondatamente configurabile nel
presente giudizio per non essere stato il condannato tradotto dinanzi al giudice
dell'esecuzione e per non essere stato sentito personalmente, avendovi
ricunciato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di
esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
congruamente determinabile in € 500,00. ceni\_ nullità assoluta di tale provvedimento per violazione dell'art. 127 comma 4 cod. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.