Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18941 del 22/03/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18941 Anno 2017
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Busnardo Maurizio, nato a Bassano del Grappa il 10.12.1954,
nei confronti di
Busnardo Giuseppe, nato a Bassano del Grappa il 15.3.1964,
avverso la sentenza n. 32/2015 del 25.2.2016 del Tribunale di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla
Lori, che ha concluso per l’ inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 25.2.2016 il Tribunale di Vicenza, in riforma della
sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa del 3.2.2015, ha assolto
Giuseppe Busnardo dal reato ascrittogli ai sensi dell’ art. 635, comma 1, c.p.
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2.

Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il

difensore della parte civile costituita Maurizio Busnardo deducendo, con un unico
motivo di ricorso, la violazione dell’ art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in
relazione agli artt. 2, comma 2, c.p. e 9, comma 3, d. Igs. 8/2016 e al d. Igs.
7/2016, in quanto il Tribunale di Vicenza, pur mandando assolto l’ imputato ai
sensi del d. Igs. 7/2016, avrebbe dovuto provvedere sulle statuizioni civili

Data Udienza: 22/03/2017

mantenendo ferma la condanna al risarcimento dei danni a carico dell’ imputato
pronunciata in primo grado.
3. Con atto pervenuto in data 15.3.2017 Maurizio Busnardo ha dichiarato di
rinunciare all’ impugnazione proposta.
La rinuncia, effettuata personalmente dalla parte, è stata ritualmente presentata
secondo le modalità previste dall’ art. 589, 3° c., c.p.p..
Sarà quindi necessario dichiarare l’ inammissibilità dell’ impugnazione per
sopravvenuta rinuncia, in applicazione del disposto dell’ art. 591, 1° c., lett. d),

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
ritenuta equa di C 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille a favore della Cassa delle
ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2017.
Il Consigliere estensore
AlbertLP

“I n

c.p.p.; ne consegue altresì, a norma dell’ art. 616 c.p.p., la condanna del

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