Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18941 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18941 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
TARRICONE AMEDEO nato il 14/09/1948 a CORATO
TARRICONE NUNZIO nato il 19/12/1980 a CORATO

avverso la sentenza del 18/02/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Amedeo e Nunzio Tarricone, con atto unico personalmente sottoscritto da entrambi,
ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei loro confronti dalla Corte di
appello di Bari; la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati riguarda un
addebito di tentato furto aggravato.
I ricorrenti lamentano violazione della legge penale e carenze motivazionali della

astratti senza affrontare il tema centrale della ravvisabilità ‘effettiva di atti idonei, posti in
essere dai Tarricone, univocamente diretti a sottrarre beni altrui: la tesi difensiva è che la
condotta realizzata in concreto, sul piano logico, avrebbe potuto intendersi come volta a
fini diversi da quello di procurarsi un profitto, oltre ad essère stata comunque interrotta
volontariamente (sì da rendere configurabili gli estremi della desistenza e/o del recesso
attivo). In particolare, gli imputati si disposero a prelevare alcuni “ferri vecchi” in pieno
giorno, accedendo dalla strada pubblica presso il sito dove gli stessi si trovavano, non
prima di aver chiesto il permesso a chi di dovere: elementi, questi, senz’altro in grado di
concretizzare un ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione accusatoria.
Con ulteriori motivi di doglianza, i ricorrenti si dolgono dell’omesso riconoscimento in
loro favore delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis (stante la condotta loro ascritta, di
modesto rilievo, che avrebbe meritato una sanzione di minor rigore) e 62 n. 4 cod. pen.
(per escludere la quale i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che fosse onere
degli interessati dimostrare la particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le prime censure degli imputati, oltre a riprodurre argomentazioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, sino a palesarsi aspecifiche (v. Cass., Sez. II,
n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, nonché Cass., Sez. VI, n. 20377
de1111/03/2009, Arnone), investono profili di puro merito, non suscettibili di ulteriore
sindacato in sede di giudizio di legittimità.
La Corte territoriale risulta aver già sottolineato, in ogni caso:
– che i ricorrenti avevano caricato su un furgone vario materiale (un monoblocco di
motore, alcune dinamo, delle pinze per freni, ammortizzatori usati e due ruote di
un attrezzo agricolo), prelevati presso l’azienda ditale. Losindaco;
che gli stessi avevano addotto di essere stati a ciò autorizzati da un nipote della
persona offesa, il quale aveva però smentito l’assunto;
che la prospettazione difensiva (secondo cui fra i Tarricone ed il nipote del
Losindaco vi era stato un verosimile equivoco, avendo gli stessi utilizzato i
rispettivi dialetti in occasione di un breve colloquio) risultava inconsistente,
provenendo tutti da zone vicine.
Quanto alla graduazione della pena, va ricordato che essa rientra nella

sentenza impugnata, che si sarebbe limitata ad una sterile esposizione di principi giuridici

discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione
della congruità del trattamento sanzionatorio (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del
17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati la
valorizzazione in termini negativi, da parte della Corte territoriale, dei precedenti penali
del Trinca.
Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità «la sussistenza di circostanze

essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
ongruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Nel caso di specie, appare
diffusamente evidenziata dalla Corte territoriale l’assenza di elementi positivamente
valutabili, a fronte dei plurimi precedenti penali di entrambi gli imputati.
Quanto infine al disconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., si è più
volte affermato che «la concessione della Circostanza attenuante del danno di speciale
tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di
valore economico pressoché irrilevante» (Cass., Sez. V,’ n. 24003 del 14/01/2014,
Lanzini, Rv 260201): caratteristiche che certamente non potevano riscontrarsi nel caso di
specie, vista l’eterogeneità e la tipologia dei beni trafugati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
‘Ammende la somma di € 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.
P. Q. M.

Dichiàra inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può

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