Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18941 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18941 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VICENZA
nei confronti di:
SOUDANI HEDI BEN SLIMANE N. IL 10/01/1967
avverso l’ordinanza n. 151/2012 TRIBUNALE di VICENZA, del
16/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e0,4~ th e ph,e,w29
e’d22-

~*

Uditi difensor Avv.;

c»4€41° Q0-~Q.U444~-lb cie.12—

Data Udienza: 09/12/2013

Ritenuto in fatto

1.

Il Tribunale di Vicenza, pronunciando in funzione di giudice

dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l’istanza proposta
da Soudani Hedi, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la
rideterminazione per effetto della continuazione della pena allo stesso inflitta in
relazione ai reati oggetto di tre sentenze di condanna divenute esecutive nei suoi
confronti, indicate nell’istanza, che determinava in complessivi anni 7 e mesi 2 di

reclusione ed € 26.000,00 di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di
Venezia in data 16 maggio 2011.
1.1 II giudice dell’esecuzione ha ravvisato il vincolo della continuazione, tra i
reati, tutti relativi a violazione delle leggi sugli stupefacenti, ritenendo che
l’accertata condizione di tossicodipendenza costituisse l’unico possibile elemento
unificante degli illeciti di cui trattasi, in quanto commessi a distanza di tempo,
intervallati da periodi di detenzione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, chiedendone
l’annullamento, in quanto mancherebbe nell’ordinanza un valido e logico
supporto argomentativo circa le ragioni dell’affermata identità del disegno
criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, tenuto conto che la condizione di
tossicodipendenza, pur costituendo un elemento da valutare ex art. 671 cod.
pen., da solo, in assenza di ulteriori elementi concordanti, la cui sussistenza è
stata 4 contraddittoriamente esclusa dallo stesso giudice dell’esecuzione, non può
far ritenere che gli stessi fossero stati previsti e preordinati quali episodi attuativi
di un medesimo disegno criminoso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti meglio precisati in prosieguo.
1.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo
cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni
della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità,
almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a
reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da
sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez.
2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di

reclusione ed € 29.000,00 di multa, ritenuta pena base quella di anni 6 di

detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a
commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicché di spinte criminose
indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del
soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce
dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.
Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli
altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo

normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici
congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso
all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità,
quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e
congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Quanto poi, in particolare,
all’evocato stato di tossicodipendenza ed alla modifica introdotta dalla legge 21
febbraio 2006, n. 49, il giudice di legittimità ha ormai opportunamente chiarito
che l’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del
legislatore, che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta
sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale “status”
può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con
riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza,
sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza
per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).
1.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non rilevarsi che il
giudice a quo non abbia fatto dì essi puntuale applicazione né fornito,
soprattutto, adeguata e logica motivazione della decisione assunta.
Il giudice a quo infatti, per un verso, ha espressamente evidenziato che i
reati per il quali il Soudani Hedi aveva subito condanna, seppure omogenei,
risultavano commessi in un arco temporale assai ampio, e segnatamente il primo
(la detenzione di mezzo chilo di hashisc) il 30 novembre 2004, il secondo (la

detenzione di dieci grammi di hashisc) il 18 dicembre 2008 (e cioè a distanza di
circa quattro anni, dal primo reato) ed il terzo (plurime cessioni di dosi di eroina)
nel febbraio-marzo 2010 (a più di un anno dal secondo) e che gli stessi erano
stati intervallati da un periodo di detenzione (dato fattuale che seppure non è di
per sé idoneo ad escludere l’identità del disegno criminoso interrompendone la
permanenza, impone comunque al giudice una più penetrante verifica in
concreto di quegli elementi – quali ad esempio la distanza cronologica, le
modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, la diversità delle

2

temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno

sostanze – che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole
violazioni: in termini, Sez. 1, 19/06/2013, n. 32475, Rv. 256119), sicché l’unico
elemento unificante poteva ravvisarsi nella condizione di tossicodipendenza;
dall’altro, pur in presenza di plurimi “indicatori negativi” circa la sussistenza
dell’unicità del disegno criminoso, ha ritenuto di dover accogliere l’istanza ex art.
671 cod. proc. pen., senza compiutamente illustrare le ragioni per cui tutti i reati
oggetto dell’istanza erano riconducibili nel quadro di una progettazione unitaria,
propria della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., e non si versava, invece, in

occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita.

2. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va
annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, per nuovo
esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Vicenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

un’ipotesi di una generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da

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