Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18940 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18940 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINELLA MICHELE nato il 20/06/1974 a BARI
avverso la sentenza del 01/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Michele Mìnella ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte dì appello dì Bari; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di tentato furto,
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
impugnata, sostenendo che í giudici di secondo grado avrebbero dovuto prendere atto di
risultanze investigative tali da imporre una decisione liberatoria del Minella, e comunque
ridurre la pena a lui inflitta.
Il ricorso appare inammissibile, per evidente genericità dei motivi di doglianza.
A fronte di una motivazione puntuale e completa, sviluppata dalla Corte di appello
per illustrare la fondatezza dell’assunto accusatorio e le ragioni del parziale accoglimento
delle censure mosse nell’interesse dell’imputato (in ordine al trattamento sanzionatorio),
la difesa si limita a indicazioni assertìve, che sì esauriscono nell’invocare principi generali
astrattamente validi per qualunque vicenda processuale, senza alcun riferimento alla
fattispecie concreta.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della ,causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza