Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1894 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1894 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LORETTA GIOVANNI N. IL 31/10/1972
avverso la sentenza n. 1968/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Loretta Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Palermo in data 26-3-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 334 cp
, accertato in Mazara Del Vallo il 23-2-2008.

siano state accolte le richieste formulate nei motivi di appello e che, in particolare,
non siano state concesse le circostanze attenuanti generiche nonostante l’esistenza
di un solo precedente penale, con condanna a pena pecuniaria.
Per quanto attiene alla prima doglianza , occorre osservare come l’a rt 581 lett c) cpp
richieda l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie onde il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile per assoluta mancanza di specificità dei motivi
addotti a sostegno. Il ricorrente, invero, si limita ad invocare l’annullamento della
sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni ostative alla
declaratoria di responsabilità e senza in alcun modo criticare, se non sulla base di
affermazioni apodittiche, le ragioni poste a fondamento della decisione .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità
, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena
sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale evidenziato che la confessione dell’imputato
ha costituito in qualche modo scelta obbligata , a fronte dell’emergere di prove
inconfutabili , e non denota quindi una revisione critica del proprio agire criminoso.
Il giudice a quo ha poi sottolineato che l’imputato non è esente da precedenti penali
, sia pure per reato contravvenzionale, e che non vi sono altri elementi da poter
valorizzare ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorrente deduce violazione degli artt 192 cpp e 62 bis cp, lamentando che non

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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