Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18939 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18939 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
STANKOVIC CRISTINA nato il 16/08/1992 a MODENA
LOZIC CHRISTINA nato il 04/12/1990
avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
A- 4
FATTO E DIRITTO
Il comune difensore di Cristina Stankovic e Christina Lozic, con atto unico curato
nell’interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di
penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito di concorso in tentato furto
La difesa deduce carenze motivazionali della sentenza impugnata, che non avrebbe
esaminato le doglianze formulate con i motivi di gravame.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per genericità.
A fronte di una motivazione puntuale e completa, sviluppata dalla Corte di appello
per illustrare la fondatezza dell’assunto accusatorio e per negare significatività alle
censure difensive (sulla ravvisabilità della desistenza e sulla congruità del trattamento
sanzionatorio), la difesa si limita a indicazioni assertive, senza precisare alcunché sugli
specifici profili di doglianza che sarebbero stati ignorati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
aggravato.