Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18939 del 09/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18939 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO
Data Udienza: 09/12/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PENNA CARMINE N. IL 22/11/1979
avverso l’ordinanza n. 956/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 13/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/seutite le conclusioni del PG Dott. e r129,110
cochbc2, 4…e4gh z12. 342,1ac) PUQ._
53 ilAio
Uditi difensor Avv.;
cpx,
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza specificata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria revocava ex tunc nei confronti di Penna Carmine la misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale già a lui in precedenza concessa.
Rilevava invero detto Tribunale che nei confronti del condannato, risultava
pendente un procedimento penale per il reato di cui all’art. 73 comma 1 bis d.P.R. n.
309/1990 essendo stati rinvenuti presso la sua abitazione 7 grammi di sostanza
stupefacente del tipo marjuana e che dalle risultanze investigative emergeva non solo
che il condannato non aveva orientato il proprio stile di vita verso consoni modelli
comportamentali sul piano civile e sociale (dedicandosi al consumo di sostanza
stupefacente), ma anche che le modalità di rinvenimento del compendio illecito
deponevano per la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta,
essendo la stessa, parte di un maggior quantitativo che risultava già rimosso al
momento dell’intervento delle forze di polizia, di tal che ne discendeva giudizio
fortemente negativo sulla prosecuzione del tentativo trattamentale più favorevole,
essendo venuta meno la necessaria affidabilità del condannato, ed imponendosi il
ripristino dell’esecuzione della pena nella più rigorosa forma della restrizione
infrarnuraria, a far data dal 14 settembre 2012, data in cui, dopo l’iniziale adesione al
percorso rieducativo il condannato era ricaduto nel delitto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetto
condannato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.
47 e 51 Ord. Pen. , argomentando, in sintesi, nei seguenti termini:
– il fatto sopravvenuto ritenuto negativo era ancora sub judice e non poteva essere
posto a base di un provvedimento così severo, costituendo solo una congettura che la
sostanza stupefacente fosse detenuta a fini di spaccio;
– la retrodatazione del periodo da espiare dal giorno della perquisizione costituiva
una decisione eccessivamente severa, non commisurata al carattere comunque
occasionale e di lieve entità della violazione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in pendenza
del giudizio di cassazione, risulta infatti che il condannato è stato scarcerato (il 5
agosto 2013) e che lo stesso, quindi, non ha più interesse alla definizione del
presente procedimento relativo alla revoca della misura alternativa alla detenzione.
P.Q.M.
1
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.