Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18937 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18937 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EZ ZAOUAOUI RHITA N. IL 01/01/1973
avverso la sentenza n. 1019/2011 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 19/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
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Udito il Procuratore Gg,nerale in persona del Dott.
che ha concluso per i’ (04~,egoAtA.e.,,A.
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 10/04/2013

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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.7.2012 il Tribunale di Reggio Emilia assolveva
Ez Zaouaoui Rhita dal reato previsto dall’art.340 ( interruzione del
servizio pubblico di trasporto sulla linea Reggio Emilia- Castelnovo) e la
condannava per il reato contravvenzionale previsto dall’art.651 cod.pen.
(rifiuto di fornire le proprie generalità all’agente controllore dell’Azienda
Comunale Trasporti che l’aveva sorpresa a viaggiare sull’autobus senza il

Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1)
erronea applicazione del beneficio della sospensione condizionale della
pena, avendo il giudice ritenuto applicabile il beneficio senza dare alcuna
concreta dimostrazione dell’utilità che deriverebbe all’imputata dalla
concessione del beneficio stesso, peraltro non richiesto dalla difesa, e
considerato che la sospensione condizionale della pena costituisce uno
svantaggio in quanto determina l’automatica iscrizione della condanna in
oggetto nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.3 d.P.R. n.313 del 2002;
2) mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in quanto il
giudice ha omesso di motivare in ordine alla certificazione medica
attestante che l’imputata era affetta da disturbi depressivi prodotta dalla
difesa al fine di rilevare l’assenza dell’elemento psicologico in capo
all’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.L’art.3 lett.a) del d.P.R. n. 313 del 2002 prevede l’automatica
iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di condanna concernenti
contravvenzioni oblabili ai sensi dell’ 162 bis c.p., a prescindere dalla
sospensione condizionale della pena ( la cui concessione determina
invece l’iscrizione delle condanne per reati oblabili ai sensi dell’art.162
cod.pen., altrimenti escluse). Poiché nel caso in esame la condanna è
intervenuta per un reato contravvenzionale punito con pena alternativa,
oblabile a norma dell’art.162 bis, ne deriva l’inammissibilità, per carenza
di interesse ai sensi dell’art591 comma 1 letta) cod.proc.pen, del ricorso
contro la concessione della sospensione condizionale della pena proposto
al dichiarato fine di evitare il pregiudizio derivante dalla iscrizione della
condanna nel casellario giudiziale, la quale si verificherebbe comunque, a

biglietto), irrogando la pena di 150 euro di ammenda.

91g/ rg,

prescindere dalla avvenuta concessione della sospensione condizionale
della pena ( conforme Sez. 3, n. 12914 del 20/02/2008, Crucito, Rv.
239349).
Deve essere rilevato un ulteriore profilo di carenza di interesse,
comportante ugualmente l’inammissibilità del ricorso: dalla conclusione
delle parti riportate nel testo della sentenza impugnata, risulta che il
difensore, in riferimento all’imputazione del reato previsto dall’art.651

non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ne
consegue, anche per questa ragione, l’inammissibilità del motivo di
impugnazione proposto contro il riconoscimento di un beneficio la cui
concessione non ha disatteso alcuna richiesta dell’imputata.
2.11 secondo motivo è infondato. Contrariamente a quanto affermato
nel ricorso, dalla motivazione della sentenza risulta che il Tribunale ha
espressamente valutato la documentazione medica prodotta dalla difesa
ai fine di verificare la veridicità dell’assunto dell’imputata di essere diretta
al centro di salute mentale ove aveva un appuntamento; nessuna
richiesta di assoluzione per mancanza dell’elemento psicologico del reato
risulta essere stata formulata dalla difesa che si è rimessa a giustizia.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente Ez Zaouaoui Rhita
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.4.2013.

al pagamento delle

cod.pen. , si è “rimesso a giustizia”, senza formulare alcuna richiesta di

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