Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18936 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18936 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
ZHEN ZHENG YEN N. IL 11/01/1972
avverso la sentenza n. 212/2010 GIUDICE DI PACE di PRATO, del
03/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1
0 1-771.04%-c2,0,Z,
che ha concluso per e ovtvum12~-40 Coet
.getjakA4,0—- :mk+A-rwo,C.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice di pace di Prato ha dichiarato Zhen Zhen Yen responsabile del reato
di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 in quanto, quale cittadino
extracomunitario, aveva fatto ingresso o comunque si era trattenuto sul territorio
dello Stato italiano in violazione delle norme in materia di immigrazione, alla
data del 20 novembre 2009.
Ha quindi condannato il predetto alla pena di C 3500,00 di ammenda,

dello Stato, essendo l’imputato irreperibile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo:
– erronea applicazione della legge, sostenendo, con articolate argomentazioni,
che la norma incriminatrice applicata si pone in contrasto con gli artt. 7 e 15
della direttiva 2008/115/CE, e deve quindi essere disapplicata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1 La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel
territorio dello Stato – art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 – ha di recente superato
il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250
del 2010, ha precisato che la norma non punisce una «condizione personale e
sociale» – quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente,
«irregolare») – e non criminalizza un «modo di essere» della persona.
Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare
ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle
disposizioni di legge.
Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il
varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura
omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale.
La condizione di “clandestinità” è, in questi termini, la conseguenza della
condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto,
e la rilevanza penale di correla alla lesione del bene giuridico individuabile
nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo
un determinato assetto normativo: si tratta di un bene “strumentale”, per mezzo
della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici “finali” di sicuro rilievo
costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la
predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene

1

escludendo la sostituibilità della pena pecuniaria con l’espulsione dal territorio

giuridico di “categoria”, capace di accomunare buona parte delle norme
incriminatrici presenti nel testo unico del 1998.
Sulla base di questo nucleo argomentativo la Corte costituzionale ha decretato la
compatibilità della norma di cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 con alcuni
principi della Carta fondamentale, specificamente e principalmente con quelli
desumibili dagli artt. 2 e 3.
1.2 Per quel che poi attiene alla compatibilità con la normativa sovranazionale, in
particolare con la direttiva CE n. 115 del 2008, si è di recente registrato

2012 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267
TFUE, dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Md Sagor. La
Corte di giustizia, con tale pronuncia, ha escluso che le disposizioni della direttiva
precludano di sanzionare il soggiorno irregolare con una pena pecuniaria
sostituibile con la pena dell’espulsione. A tal proposito è appena il caso di
ricordare che già questa Corte aveva statuito che «la fattispecie
contravvenzionale prevista dall’art. 10-bis digs n. 286 del 1998, che punisce
l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva
europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non
comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva
predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli
stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto
con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e
30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo
trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio
dello Stato» – Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011 (dep. 13/1/2012), Gueye, Rv.
251671 Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.

l’intervento risolutivo della Corte di giustizia con la decisione del 6 dicembre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA