Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18935 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18935 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAJRAMI JULIAN nato il 11/04/1982 a PRISTINA( JUGOSLAVIA)

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Julian Bajrami ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito qualificato

ex

artt. 477 e 482 cod. pen., assumendosi che egli abbia falsificato una patente di guida
utilizzando un modello di provenienza furtiva su cui era stata poi apposta una sua

La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, facendo presente
che le risultanze processuali avrebbero dimostrato, al più, l’uso della patente falsa da
parte del Bajrami, senza alcuna prova di un suo concorso nella materiale contraffazione:
inoltre, egli consegnò spontaneamente la patente

de qua

alle forze dell’ordine in

occasione del controllo da cui scaturì la comunicazione di notizia di reato, il che fa anche
dubitare della sussistenza del dolo in capo al medesimo ricorrente. La decisione della
Corte territoriale, in ogni caso, non contiene alcuna motivazione autonoma rispetto a
quella di primo grado, malgrado i profili di gravame sollevati nei riguardi della sentenza
del Tribunale.
Sul piano formale, nell’interesse del ricorrente viene dedotta la violazione dell’art.
143 del codice di rito, ribadendo una eccezione già spiegata dinanzi ai giudici di merito ed
erroneamente rigettata: secondo la tesi esposta, al momento della elezione di domicilio e
della nomina del difensore di ufficio l’imputato era certamente non in grado di
comprendere la lingua italiana (tanto che gli atti del processo, successivamente, risultano
tradotti in francese). A nulla rileva, stante il comprovato difetto di padronanza
dell’idioma, la circostanza valorizzata dalla Corte di appello secondo cui uno dei
verbalizzanti, escussi nel corso del giudizio, sostenne che il Bajrami capiva l’italiano e si
rese conto di quel che stava accadendo.
Il difensore dell’imputato censura infine la pronuncia della Corte bolognese in punto
di dosimetria della pena, dal momento che l’entità della sanzione inflitta dal Tribunale
viene definita apoditticamente “equa”, senza illustrare in alcun modo i criteri seguiti per
la relativa quantificazione. Il ricorrente insta, in caso di rigetto o di ritenuta
inammissibilità dell’impugnazione, per l’esenzione del Bajrami da condanne al pagamento
di sanzioni pecuniarie, ovvero per il contenimento al minimo delle stesse.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza.
Le prime censure riguardano profili di merito, non ulteriormente sindacabili in questa
‘sede, ed appaiono comunque congrue le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale
circa la necessaria riferibilità della contraffazione (almeno quale concorrente morale) al
soggetto ritratto nella foto apposta sulla patente: foto che fu inevitabilmente il Bajrami a
fornire a colui che, in ipotesi, gli fece poi avere il documento in questione, dovendosi di

fotografia.

certo escludere che egli lo ottenne presso gli uffici competenti e possa dunque allegare la
propria buona fede.
Nel contempo, non appare affatto significativa la spontanea consegna della patente ai
verbalizzanti, trattandosi del normale comportamento che adotta il soggetto consapevole
della falsità dell’atto esibito (tanto da esserselo procurato al fine di utilizzarlo in caso di
controlli).
Quanto al difetto di conoscenza dell’italiano, seppure ritenuto in un secondo momento
sino al punto da dare corso a formali traduzioni, la Corte di appello ha correttamente

nell’immediatezza del fatto, come attestato da un agente escusso, il Bajrami aveva
dimostrato di comprendere e parlare la lingua italiana, non emergendo dunque in modo
inequivocabile – come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte il suo stato di ignoranza.
In ordine al trattamento sanzionatorio, va qui ribadito che la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,
sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia). Nel caso di specie, è stato posto l’accento sulla particolare intensità del dolo,
anche in ragione delle caratteristiche qualitative della contraffazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somnia di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. La
difesa non ha indicato alcuna ragione peculiare a sostegno della meritevolezza, da parte
del Bajrami, di una sanzione pecuniaria ridotta.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

posto in risalto il contesto emerso quando, secondo la difesa, si sarebbe verificato il vizio:

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