Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18935 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18935 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZINCO PATRIZIO N. IL 12/11/1969
avverso l’ordinanza n. 253/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt..GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi di nsor Avv.;

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Data Udienza: 04/12/2013

-1- Zinco Patrizio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di
Napoli, del 6 dicembre 2011, che ha respinto l’istanza, dallo stesso proposta, di riparazione
per l’ingiusta detenzione sofferta in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli perché indagato ex art. 416 bis del codice
penale; accusa in relazione alla quale è stata poi disposta l’archiviazione degli atti.
Si denuncianel ricorso il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, con riguardo alla
individuazione, nella condotta dello Zinco, degli estremi della colpa grave, ostativa al
riconoscimento del diritto alla riparazione.
Ritualmente costituitasi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avvocatura
Generale dello Stato chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
Considerato in diritto.
-1- Il ricorso è inammissibile.
L’atto d’impugnazione, invero, risulta sottoscritto personalmente dalla parte interessata,
Zinco Patrizio, invece che da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ai
sensi dell’art. 613 c.p.p.
A tale proposito, questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo l’indirizzo affermatosi come
prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per
l’ingiusta detenzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto con atto sottoscritto
dalla parte e non da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma
dell’art. 613 c.p.p., “giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista
dall’art. 571, comma primo, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre
personalmente l’impugnazione” (Cass. SU. n. 34535/2001rv 219613).
Né varrebbe osservare che la firma apposta dallo Zinco nell’atto di ricorso è stata
autenticata dal difensore. In proposito, invero, è stato affermato chetale autentica nulla
rileva ai fini della regolarità del ricorso, ove anche essa provenisse da difensore iscritto nel
predetto albo(Cass. nn. 38003/02, 13197/08, 41636/10); a maggior ragione a tale
conclusione deve pervenirsi nei casi in cui, come di specie, il difensore che ha apposto la
firma per autentica neanche è iscritto all’albo stesso.
-2- Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma, in favore della cassa
delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00,nonché alla rifusione al
Ministero resistente delle spese del presente giudizio, che complessivamente si liquidano in
euro 750,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende; lo
condanna inoltre a rimborsare al Ministero dell’Economia le spese sostenute per questo
giudizio, che liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

Ritenuto in fatto.

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