Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18933 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18933 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENEDETTI GIANNI nato il 07/06/1967 a RAVENNA

avverso la sentenza del 19/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Gianni Benedetti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di
penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto aggravato.
Nell’interesse del ricorrente si lamenta violazione della legge penale, non avendo i
giudici di merito ravvisato, nel caso di specie, gli estremi di un tentativo di furto, dal

la propria condotta ancora all’interno dell’abitazione ove si era introdotto, ivi
trattenendosi in attesa delle forze dell’ordine, per poi restituire immediatamente quanto
sottratto e risarcire i danni cagionati alla porta d’ingress). In ogni caso, appare
configurabile una ipotesi di recesso attivo, avendo l’imputato impedito il prodursi
dell’evento lesivo del patrimonio altrui.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Oltre che manifestamente infondato (il Benedetti si era già impossessato di una
somma di denaro in contanti, sottratta dal portafogli di una delle persone offese, quando
venne sorpreso da queste ultime, ergo l’interruzione della condotta non fu conseguente
ad una spontanea determinazione), il motivo di doglianza è infatti estraneo rispetto alle
censure a suo tempo mosse con l’atto di appello: la sentenza di primo grado era stata
impugnata solo sollecitando il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.,
nonché la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle circostanze di segno
contrario.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

quale il Benedetti avrebbe financo desistito (come dimostrato dal rilievo che egli arrestò

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