Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18932 del 10/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18932 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ADAMO ANDREA N. IL 25/12/1962
avverso la sentenza n. 4078/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ljt rx&
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 10/04/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.4.2011 il Tribunale di
Palermo dichiarava
Adamo Andrea colpevole del reato previsto dall’art.9 comma 2 legge
n.1423 del 1956 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno, violava la prescrizione di non allontanarsi dalla propria
abitazione in orario compreso tra le ore 20,00 di sera e le ore 7,00 del
recidiva reiterata; per l’effetto lo condannava alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione.
Con sentenza del 13.4.2012 la Corte di appello di
Palermo
confermava la decisione del Tribunale appellata dall’imputato.
I fatti erano così ricostruiti: dalle deposizione testimoniali dei
verbalizzanti e dalle relazioni di servizio acquisite risultava che alle ore
3,30 e alle ore 6,40 del 20.6.2006 ed alle ore 1,45 del 21.6.2006
personale della Polizia di Stato si recava presso l’abitazione dell’imputato
per eseguire a suo carico un provvedimento di fermo, ma con esito
negativo poiché nell’abitazione era presente soltanto la convivente
Savoca Gioacchina, la quale riferiva di non essere in grado di fornire
notizie per il rintraccio del marito.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i
seguenti motivi:1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
dall’appartenente alla polizia giudiziaria in ordine alle circostanze apprese
de relato da Savoca Gioacchina, moglie dell’imputato, perché rese in
violazione dell’art.195 comma 2 cod.proc.pen. ; violazione di legge e vizio
di motivazione: dalle relazioni di servizio acquisite agli atti risulta che i
verbalizzanti hanno effettuato il controllo rimanendo solo ed unicamente
nel vestibolo dell’unità abitativa senza ispezionarla e controllarla;
violazione di legge e vizio della motivazione poiché la Corte di appello ha
omesso qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza di eventuali
impellenze o addirittura cause di giustificazione ex art.54 cod. peri., con
conseguente mancanza di “dolo punibile”, apparendo altamente plausibile
che l’imputato abbia trasgredito gli obblighi per sottrarsi alla esecuzione
della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico nel
procedimento penale denominato “Gotha”; 2) la Corte di appello avrebbe
mattino senza preventivo avviso alla autorità di pubblica sicurezza, con la
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dovuto disapplicare la circostanza aggravante prevista dall’art.99 comma
4 cod. pen. ed applicare la circostanza attenuante prevista dall’art.62 bis
cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese dai verbalizzanti, nella parte in cui riferivano quanto
appreso dalla convivente di Adamo Andrea circa l’allontanamento di
costui sin dalla sera precedente, poiché l’accertata assenza dell’imputato
dalla propria abitazione in ora notturna non era frutto di una
informazione “de relato”, ma costituiva un dato obiettivo constatato
personalmente e direttamente dagli operanti. La motivazione è
giuridicamente e logicamente corretta.
E’ manifestamente priva di fondamento la tesi secondo cui la
violazione della prescrizione inerente la sorveglianza speciale è scriminata
ai sensi dell’art.54 cod.pen., essendo stata commessa dal ricorrente al
fine di sottrarsi all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in
carcere.
2.La Corte di appello ha confermato l’applicazione della aggravante
della recidiva reiterata in ragione delle gravi e reiterate condanne
riportate dall’imputato, ritenute ostative alla mitigazione della pena
peraltro applicata nel minimo edittale. La motivazione non presenta vizi
logici ed è insindacabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Adamo Andrea deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.4.2013
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