Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18932 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18932 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUPI MARIO nato il 08/04/1940 parte offesa nel procedimento
c/
DI STEFANO NICOLA nato il 02/06/1976 a VICO DEL GARGANO

avverso il decreto del 22/09/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il 22/09/2014, il Giudice di pace di Roma emetteva decreto di archiviazione
nell’ambito di un procedimento penale a carico di Nicola Di Stefano (iscritto in ordine ad
un reato di ingiuria, in ipotesi commesso in danno di Mario Lupi), malgrado l’opposizione

Ricorre per cassazione il difensore del suddetto opponente, deducendo mancanza di
motivazione e violazione di legge processuale (con riguardo al principio del
contraddittorio): il giudicante, infatti, non avrebbe illustrato alcunché circa il contenuto
dell’atto di opposizione, limitandosi a rilevarne l’esistenza e ad indicarne assertivamente
la non idoneità a superare le argomentazioni svolte dal P.M. a sostegno della richiesta di
archiviazione. In particolare, nessuna attenzione risulta dedicata a quanto si era dedotto,
nell’interesse dell’opponente, circa la ravvisabilità di verosimili, ulteriori ipotesi di reato
(contro la fede pubblica).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
E’ infatti necessario rilevare che:

nel peculiare rito da osservare per ipotesi di reato di competenza del Giudice di
pace, il contraddittorio conseguente ad opposizioni avverso le richieste di
archiviazione del P.M. è puramente cartolare, senza la necessità di dare corso a
udienze camerali;

dei motivi esposti nell’opposizione, per quanto in termini estremamente sintetici e
sia pure per affermarne solo l’impossibilità di ricavarne elementi contrari alla
sollecitata archiviazione, il provvedimento impugnato dà comunque atto, sì da far
ritenere che l’opposizione sia stata valutata;

il delitto di ingiuria è stato oggetto di depenalizzazione, sì da dover oggi
considerare il ricorrente privo di interesse all’impugnazione presentata (a nulla
rilevando la prospettiva della configurabilità di diverse ipotesi delittuose, per cui
ben sarebbe stato possibile formalizzare autonoma denuncia).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento

delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

spiegata dalla suddetta persona offesa.

P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

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