Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18932 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18932 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di CATANIA
nei confronti di:
MIRENNA MICHELE n. il 06/06/1978
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di CATANIA
del 20.9.2013
sentita la relazione del consigliere
ANTONIO PRESTIPINO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. SANTE SPINACI, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; sentito, per il Mirenna, l’avv.
Vincenzo Lo Re, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso del PM.

Data Udienza: 09/04/2014

In fatto e in diritto
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della Libertà di Catania, in accoglimento dell’istanza
di riesame proposta da MIRENNA MICHELE, indagato per il reato di intestazione fittizia di
una quota della società Agrumicula s.r.1., ritenuta dall’accusa riconducibile a Caruso
Emanuele Gaetano, ha annullato il decreto di sequestro preventivo della stessa quota emesso
dal Gip dello stesso Tribunale il 26.7.2013.
Il Tribunale ricorda che all’epoca del sequestro tutte le vicissitudini giudiziarie del Caruso si
erano concluse favorevolmente per l’interessato, sottolineando, in particolare, l’esito dei due
procedimenti di prevenzione cui il Caruso era stato sottoposto, ottenendo, ai sensi dell’art. 28
comma 1 lett. b) d.lgs n. 159/2011, la revoca dei decreti del tribunale di Catania
dell’ 1.2.2006.
Il Procuratore della Repubblica denuncia il vizio di violazione di legge e il difetto di
motivazione del provvedimento rilevando in sostanza che non potrebbe escludersi
l’eventualità dell’avvio di nuovi procedimenti di prevenzione nei confronti del Caruso anche
sulla base di un giudizio di pericolosità generica, e che comunque il Tribunale non avrebbe
tenuto conto della natura di reato di pericolo del delitto di cui all’art. 12 quinquies L.
306/1992.
Il ricorso è infondato.
E’ vero che la natura di reato di pericolo del delitto di intestazione fittizia comporta, di
massima, l’indifferenza, nelle valutazioni del caso, del concreto esito delle vicende giudiziarie
che l’interessato abbia comunque ragione di temere (vedi, per tutte, Cass. sez. 2 27.1.2012, De
Giovanni e altro, dove ampi richiami della precedente giurisprudenza di legittimità), e che
questo aspetto della questione non è adeguatamente focalizzato nel provvedimento
impugnato; ma resta che le valutazioni del tribunale implicano l’apprezzamento della
consapevolezza, da parte del Caruso, della propria estraneità a contesti di criminalità
organizzata e il convincimento del proprio buon diritto rispetto a possibili iniziative
giudiziarie nei suoi confronti, senza che il Pm riesca ad indicare in concreto da quali elementi
diversi da quelli già considerati nei vari procedimenti svoltisi a carico del Caruso costui
potesse temere ulteriori disavventure.
Tutto ciò, senza che in nessun modo risulti considerato, nel ricorso, lo ste o fumus del delitto
di intestazione fittizia, con riferimento ai rapporti, del tutto inesplora t, tra il Caruso e il
Mirerma.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così de is in ma, nella camera di consiglio il 9.4.2014.
Pr sidente
Il cos’ liere v1litore

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