Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18930 del 20/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18930 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

E

LO CICERO AGATINA, nata ad Adrano iI4.1.1973
FLORESTA NICOLA, nato a Catania il 4.10.1968

avverso la ordinanza in data 16.6.2016 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi con i provvedimenti di cui all’art.616 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 16.6.2016 il Tribunale di Catania ha confermato il
sequestro preventivo di un macchinario strutturato in forma di “totem” rinvenuto
all’interno di una sala giochi gestita dagli odierni ricorrenti disposto dal Tribunale
di Catania ritenendo che si trattasse di un apparecchio per il gioco di azzardo via
internet con vincite di danaro o ticket, in assenza di collegamento con la rete
A.M.S. ed in assenza di autorizzazione ex art.88 T.U.L.P.S. e che pertanto si
configurasse in capo ai gestori della sala giochi il reato di cui all’art.4 comma 4
bis L. 401/1989. Avverso tale ordinanza Agatina Lo Cicero e Nicola Floresta

Data Udienza: 20/01/2017

hano proposto ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo in
relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art.4 bis 1.401/1989 e al vizio di
motivazione che non costituendo il collegamento ai siti on line una prerogativa
delle sale da gioco appositamente autorizzate, ma un’attività fruibile da
qualunque privato cittadino e non consentendo l’apparecchio sequestrato vincite
in danaro, bensì solo crediti da utilizzare per acquisti sui siti e-commerce
effettuabili direttamente dal giocatore senza pagamento di premi o riscossione di
poste da parte dei gestori, non è ravvisabile il fumus del contestato, in difetto di

giocatori e di conseguente possibilità di lucro da parte propria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure svolte si sostanziano, attraverso l’assunto vizio di violazione di
legge, in censure di natura motivazionale, peraltro attinenti a questioni di fatto,
del tutto inammissibili in sede di legittimità in quanto precluse dall’art.325 c.p.p..
Infatti il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di
sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”,
sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del
26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n.
5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato
precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di
motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi
rientra la sua eventuale illogicità manifesta).
Ciò detto, deve rilevarsi che a fronte dell’accertamento relativo alle
caratteristiche intrinseche dell’apparecchio oggetto di sequestro, non sindacabili
per le ragioni appena esposte in questa sede, in nessuna violazione di legge
risultano essere incorsi i giudici catanesi in relazione al fumus connmissi delicti. Il
fatto che l’apparecchio fosse in grado di connettersi a siti che consentivano lo
svolgimento on line di giochi dichiaratamente d’azzardo, come il video poker, e
che si potessero conseguire dai giochi crediti spendibili per l’acquisto di gadget
on line, comunque parificabili al danaro trattandosi di vantaggi economicamente
apprezzabili tali cioè da non escludere l’alea e contemporaneamente consentire
la finalità di lucro, ha indotto correttamente i giudici di merito a ritenere, in

2

qualsivoglia intermediazione da parte di essi ricorrenti tra il concessionario ed i

assenza di connessione alla rete telematica dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e di licenza per la raccolta delle scommesse, il fumus del reato
di cui alla L. n. 401 del 1989, art.4 bis volto a sanzionare la condotta di chi,
“privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la
raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere
da chiunque accettate in Italia o all’estero.”. Del resto questa Corte ha già avuto

macchinario oggetto di sequestro: ha infatti ritenuto in similare fattispecie
concernente il sequestro preventivo di apparecchio tipo “totem”, che configuri “il
reato di esercizio di giuoco d’azzardo l’installazione in un pubblico esercizio di un
apparecchio automatico elettronico che, collegandosi in rete a sito internet
dedicato, consenta di scegliere tra le diverse applicazioni possibili quella
denominata “videopoker”, caratterizzata dall’alea e dal fine di lucro, consistente
nell’accumulo di crediti utilizzabili per ulteriori partite e trasferibili su “smart
card” nel conto punti dell’avventore (Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 18/02/2010
– dep. 26/03/2010 -, Vindigni, Rv. 246461; Sez. 3, n. 37391 del 16/05/2013 dep. 12/09/2013, Ballini e altro, Rv. 25651201). La vigente normativa non
consente, infatti, l’installazione e l’utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi
terminali, strutturati nella forma di “totem” e collegati alla rete internet, per
effettuare gioco a distanza, salvo eventuale autorizzazione di AAMS rilasciata
sulla base di specifica disposizione disciplinante la materia.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
A tale esito segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna di entrambi i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente
liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 2.000 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2017

occasione di pronunciarsi sulla destinazione a giochi d’azzardo dello specifico

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