Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18930 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18930 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIMPINELLA FRANCESCO N. IL 14/01/1953
avverso la sentenza n. 1261/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/02/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
t•c■ comm: 1) A
17.2:tilvi2 etLAA;
che ha concluso per

K.CtieCuumr-tz) r2ovt4A- OURArnid

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.9.2010 il Tribunale di Latina sez.dist.Gaeta,
all’esito del giudizio abbreviato, condannava Pimpinella Francesco alla
pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione perché giudicato colpevole del reato
previsto dagli artt.56 e 423 bis cod. pen. ( tentato incendio di zona
boschiva, non verificatosi per l’intervento di personale della protezione
civile).Con la recidiva specifica infraquinquennale.In Minturno il

Con sentenza del 14.2.2012 la Corte di appello di Roma , in riforma della
sentenza del Tribunale di Latina appellata dall’imputato, previa
rinnovazione del dibattimento mediante espletamento di perizia
psichiatrica che concludeva per il vizio parziale di mente dell’imputato,
concesse le attenuanti generiche e quella di cui all’art.89 cod. pen.,
giudicate prevalenti sulla contestata recidiva, ed applicata la riduzione
per il rito, determinava la pena in anni 1 di reclusione.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore dell’imputato
ricorre per i seguenti motivi:1) violazione di legge, mancanza
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
mancata derubricazione nell’ipotesi di danneggiamento seguito da
incendio ovvero, subordinatamente, di incendio;2) violazione di legge ed
illogicità della motivazione in relazione al calcolo errato della
pena:rispetto alla pena base applicata dal giudice di primo grado nella
misura di anni due, il giudice di appello ha operato una sola riduzione
anziché due in considerazione delle duplici circostanze attenuanti
concesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato. La Corte di appello ha rigettato la
richiesta di derubricazione della fattispecie contestata nel reato previsto
dall’art.424 cod.pen. ritenendo la sussistenza dell’inequivoca volontà
dell’imputato di cagionare un incendio boschivo, essendo stato sorpreso
nell’atto di appiccare le fiamme ad alcune sterpaglie contigue ad un bosco
folto di alberi di alto fusto e piantagioni di ulivo, con immediata
possibilità di propagazione delle fiamme. Le argomentazioni del giudice di
merito sono prive di vizi logici ed insindacabili nel merito.

ksL,

13.9.2010.

2. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello, dopo avere
concesso le attenuanti generiche e l’attenuante prevista dall’art.89
cod.pen. con giudizio di prevalenza sull’aggravante della recidiva,
afferma, “avuto riguardo a tanto”, di determinare la pena base in anni 1
e mesi 6 di reclusione, sulla quale opera la riduzione di un terzo per il
rito. Tuttavia, poiché con il il termine pena-base si indica la pena II che il
giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la circostanza
motivazione della sentenza impugnata risulta intrinsecamente
contraddittoria non contenendo l’indicazione delle diminuzioni di pena
operate per le attenuanti.
La sentenza deve pertanto essere annullata, limitatamente al
trattamento sanzionatoria, con rinvio al competente giudice di merito
affinché determini la pena irrogata, specificando le riduzioni apportate per
ciascuna delle circostanze attenuanti già riconosciute.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della
Corte di appello di Roma.Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 10.4.2013.

che la fa aumentare o diminuire” (art.63 comma 1 cod.pen. ), la

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