Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18930 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18930 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELEG ALEXANDRA nato il 03/07/1984

avverso la sentenza del 21/12/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
Alexandra Meleg ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Brescia (con
hguardo ad un reato di furto aggravato). L’imputata deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, facendo osservare che nel caso di specie non avrebbe

è che dalla refurtiva in questione (due paia di scarpe, sottratte presso un esercizio
commerciale) erano stati asportati i dispositivi antitaccheggio, ma le relative placche
erano state rinvenute sotto un tavolino, senza alcuna prova concreta che fosse stata
proprio la Meleg ad asportarle. Ella, dunque, ben avrebbe potuto decidere di
impossessarsi di tali calzature, avendole trovate già prive dei suddetti dispositivi.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di doglianza.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato: la tesi difensiva qui
prospettata, invece, si risolve in una mera allegazione, financo fondata su profili di merito
Che sarebbero insuscettibili di ulteriore disamina in sede di giudizio di legittimità anche
laddove si fosse proceduto con il rito ordinario.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

dovuto intendersi configurabile la circostanza prevista dall’art. 625, n. 2, cod. pen.: vero

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