Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18930 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18930 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
nei confronti di
PROCIDA ROBERTO n. il 01/01/1947

avverso l’ORDINANZA n. 413/2013 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di SALERNO
del 30.10.2013.
sentita la relazione fatta dal consigliere
ANTONIO PRESTIPINO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. SANTE SPINACI, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; sentito l’avv. Giovanni Gioa, in
sostituzione dell’avv. Pierluigi Spadafora, che ha depositato memoria a firma dello stesso
avv. Spadafora e ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 09/04/2014

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.11 fatto che l’autovettura in questione rimase in proprietà del Procida per pochi giorni, e
che il Procida potesse averla in un primo momento intestata a sé stesso solo per ottenere
lo sconto dovuto alla sua condizione di invalido, nulla dice in effetti sulla provenienza
delle somme impiegate per l’acquisto, non potendo d’altra parte ritenersi accertata
l’inesistenza di un apporto economico del Procida sulla base dell’elemento, quanto meno
neutro, della incerta “riferibilità” del versamento della somma di euro 3500 e degli
assegni circolari dell’importo complessivo di euro 29.000. Sotto questo profilo, appare
calzante il rilievo del PM impugnante circa la sostanziale assenza di motivazione del
provvedimento impugnato in ordine alla valutazione del fumus commisssi delicti, escluso
senza alcun reale approfondimento dell’origine dei flussi di denaro connessi all’acquisto.
2. Quanto alle deduzioni difensive, esse non tengono conto del particolare atteggiarsi
della fattispecie di reato sotto il profilo psicologico. L’elemento soggettivo del delitto di
omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di
criminalità organizzata è integrato infatti dal dolo generico e non è pertanto necessario
che l’autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le
informazioni cui l’obbligo normativamente imposto sì riferisce (Cass. Sez. Sez. 6,
Sentenza n. 33590 del 15/06/2012 Imputato: Picone).
2.1. In altre parole, il dolo del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646 del 1982 implica
soltanto la consapevolezza dell’imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e
va desunto da indici sintomatici, legati tra l’altro alle vicende di acquisizione del bene di
volta in volta in questione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27196 del 18/05/2010 Imputato:
Curto e altro dove viene inoltre sottolineato il rilievo del coinvolgimento nel fatto di stretti
congiunti dell’interessato, essendo rilevabile, al contrario, nella motivazione del
provvedimento impugnato la sostanziale indifferenza per lo strettissimo legame di
sangue tra il Procida e la sub-acquirente dell’autovettura, la figlia Roberta, e l’assenza
totale di indicazioni sulla capacità economica di quest’ultima).
3. Per il resto, se la variazione patrimoniale sottesa all’acquisto dovesse ritenersi ,
all’esito delle nuove valutazioni del giudice territoriale, riferibile proprio al Procida,
quanto meno nei termini di attenuata valenza indiziaria richiesti nell’apprezzamento dei
presupposti di misure di cautela reale, la sussistenza del fumus commissi delicti ne
risulterebbe di massima pregiudicata, perché il sequestro preventivo e la conseguente
confisca dei beni o dei corrispettivi derivanti da acquisti o variazioni patrimoniali non
comunicati da parte dei sottoposti a misura di prevenzione non hanno tra i presupposti
l’impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e la
sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi del soggetto, richiesti invece dalla confisca

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 30.10.2013, il Tribunale della Libertà di Salerno in accoglimento
dell’istanza di riesame proposta da Procida Roberto e Da Dalto Patrizia, annullava il
decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di entrambi relativamente ad
un’autovettura acquistata dal Procida per il prezzo complessivo di euro 32.500,00 e
ceduta a Procida Patrizia, figlia dell’acquirente.
2. Il sequestro era stato disposto in relazione alla fattispecie di reato prevista dagli artt.
30 e 31 L. 646/1982, trovandosi il Procida nella situazione di soggetto condannato in via
definitiva per il reato di associazione mafiosa e quindi assoggettato all’obbligo di
comunicare ogni variazione patrimoniale.
3. Il Tribunale rilevava che il Procida aveva originariamente intestato a sé stesso
l’autovettura, solo per beneficiare dello sconto dovuto alla sua condizione di invalido,
cedendola però subito alla figlia, con la conseguenza che la variazione patrimoniale
doveva ritenersi solo apparente.
4. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO
deducendo in sostanza l’apparenza della motivazione in ordine ai presupposti della
misura cautelare, sul rilievo dell’irrilevanza delle ragioni che avrebbero indotto il Porcida
ad effettuare in un primo momento l’acquisto a nome proprio, e del mancato
accertamento della provenienza delle somme impiegate.
5. Ha resistito al ricorso la difesa, depositando memoria scritta.

prevista dall’art. 12-sexies L. n. 356 del 1992, ma soltanto l’esigenza di consentire
all’autorità preposta alla vigilanza il controllo sul “dinamismo” economico dell’interessato
(Cass Sez. 2, Sentenza n. 27196 del 18/05/2010, Curto e altro).
4. Né potrebbero, infine, rilevare le forme di pubblicità connesse all’acquisto di beni
mobili registrati, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a
conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale
rogante né di altri (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 792 del 18/10/2012,
Imputato:
Seidita, dove la precisazione che il delitto di omessa comunicazi ne delle variazioni
patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l’omissione, aosta in essere dal
condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione • i atti pubblici).
Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve essere pronu ciato l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuo o esame.
P.Q. M
annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno pe nuovo esame.
Così dec .
in R ma, nella camera di consiglio, il 9.4.2014.
Il considliee eltore
Il e.idente

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