Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1893 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1893 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LINGURAR TIBERIU IOAN N. IL 16/05/1978
avverso la sentenza n. 3843/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/11/2012
OSSERVA
Lingurar Tiberiu loan ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Genova in data 8-3-11, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione
per i reati di cui agli artt 337 e 339; 582-585; 4 I. 110/75 , commessi in Genova il
20-2-2006.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
in ordine alla quantificazione della pena.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l’imputato e alla
protrazione della condotta illecita per un notevole lasso di tempo.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 29-11-12.
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