Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18929 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18929 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEVOLE EDMOND nato il 08/05/1974
avverso la sentenza del 04/02/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Edmond Devole ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Firenze; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto aggravato, reato in ipotesi
commesso (in concorso con Valentin Kaplani) presso un supermercato.
L’imputato lamenta che a suo carico non sarebbero state acquisite prove certe,
refurtiva (alcune bottiglie di champagne) fosse stata trovata in possesso dell’uno o
dell’altro dei prevenuti, emergendo così dubbi evidenti sull’autore della sottrazione.
Il ricorso appare inammissibile, per aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi
di doglianza.
Al Devole, come sopra ricordato, viene ascritto il concorso nel furto delle bottiglie
anzidette, con esplicito richiamo in rubrica dell’art. 110 cod. pen.; ergo, una volta chiarito
che i due soggetti entrarono, si trattennero ed uscirono insieme (nel corso dei loro
spostamenti presso il supermercato), non assume alcuna decisività il rilievo che la
condotta di esecuzione materiale del reato venne tenuta da uno o da entrambi. Tanto
più che la Corte territoriale risulta aver già chiarito – argomento con il quale il ricorrente
non si confronta – come la voluminosità dei beni asportati rendesse più che verosimile
l’ipotesi che i coimputati ne avessero occultati in uguale quantità sotto i rispettivi abiti:
situazione, questa, che la teste escussa aveva comunque ricordato, sia pure non
esprimendosi in termini di certezza.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
‘sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
anche perché il personale addetto alla vigilanza non era stato in grado di precisare se la