Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18928 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18928 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCALESE GIULIO N. IL 12/04/1940
avverso l’ordinanza n. 329/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
07/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. -T-,xtut efoco

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Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Milano ha
annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale della
stessa città in data 12 dicembre 2013, limitatamente alla somma di euro 9.500
(restituita all’avente diritto), confermandolo nel resto, quanto alla residua somma
di euro 50.000.
Il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo delle poste attive sul c.c. n.

GIULIO SCALESE fino alla concorrenza dell’importo di euro 24.500, nonché del
fondo di investimento SICAV (deposito titoli n. 141-8881183/0), nei confronti del
predetto soggetto, indagato per il reato di cui agli artt. 646 – 61 nn. 7 ed 11 – 81
cpv. c.p., per essersi (secondo la contestazione provvisoria) indebitamente
appropriato di somme di denaro, delle quali aveva disponibilità, di proprietà di un
condominio del quale era amministratore (fatti avvenuti in Bollate negli anni 2010
e 2011).
Contro tale provvedimento, l’indagato (con l’ausilio del difensore, iscritto
all’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione di legge (processuale e sostanziale), lamentando l’errata
individuazione dei destinatario del provvedimento di sequestro:

l’indagato

ricorrente è SCALESE GIULIO nato a Martirano (CZ) il 12 aprile 1940, non
SCALISE GIULIO nato il 19 aprile 1970, come indicato nell’impugnato decreto di
sequestro;
Il – violazione di legge per errata qualificazione dei fondi di investimento
SICAV come beni suscettibili di confisca perché costituenti provento di reato; il

010/1242-2 acceso presso la Banca Credito Emiliano ed intestato al ricorrente

ricorrente contesta inoltre la quantificazione dell’importo in ipotesi confiscabile, e
quindi suscettibile di essere tratto in sequestro, dovendo in realtà farsi
riferimento – al più – alla somma di euro 33.621,78, che l’amministratrice
condominiale subentrata all’indagato ha riferito alla Guardia di Finanza costituire
l’ammanco riscontrato in contabilità;
III – violazione di legge, connessa alla non configurabilità, neanche in astratto,
dell’ipotizzato reato, non essendo stati considerati i crediti che lo stesso indagato…..,-

vantava nei confronti del condominio e gli ulteriori esborsi sopportati, riepilogati
in un elenco assortamente allegato.
All’odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di
rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla somma in sequestro eccedente euro

1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure
cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto
può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1,
c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali
possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e
autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez. un.,
sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED
Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25
giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame
delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma
dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della
motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio
logico della stessa).
2. Ciò premesso, deve rilevarsi:
– quanto alla doglianza relativa alle generalità dell’indagato erroneamente
riportate sul decreto di sequestro, che, come a ragione osservato dal Tribunale (f.
3), l’errore è certamente improduttivo di conseguenze, non avendo prodotto
quella incertezza assoluta che sola potrebbe assumere rilievo, essendo
agevolmente superabile ed emendabile valorizzando quanto emergente ex actis
(lo stesso ricorrente, in più punti delle sue difese, ha pacificamente ammesso di
essere l’amministratore del condominio interessato, nonché il protagonista – pur
se asseritamente inconsapevole – delle vicende oggetto di contestazione);
– quanto alle ulteriori doglianze, solo formalmente evocanti violazioni di legge,
ma in realtà aventi ad oggetto presunti vizi della motivazione, quanto alla
riconducibilità dei fondi di investimento SICAV al reato ipotizzato e più in
generale alla configurabilità del reato de quo, la motivazione del provvedimento

2

33.621,78 (trentatremilaseicentoventuno,settantotto), ed infondato nel resto.

impugnato è di certo non assolutamente carente, né meramente apparente, e dà
pur sinteticamente conto delle ragioni per le quali le doglianze difensive (in
questa sede pedissequamente riproposte) sono state ritenute infondate (cfr. in
particolare f. 4).
Il Tribunale ha essenzialmente valorizzato gli esiti degli accertamenti della
Guardia di Finanza, ed in particolare le seguenti circostanze:
– a fronte di un attivo di cassa ammontante ad euro 56.821,78 al 31 dicembre
2010, all’atto del passaggio delle consegne al nuovo amministratore l’attivo – al

eventuali esborsi di tale ammontare;
– nello stesso periodo, sul c.c. personale dell’indagato erano confluiti senza
documentate giustificazioni importi prelevati dal c.c. condominiale (in particolare,
nelle date dell’Il maggio 2011 e 31 maggio 2011, per un importo complessivo
pari ad eliro 24.500).

Non adeguatamente documentate sono risultate le giustificazioni fornite dalla
difesa quanto alle proprie spettanze e ad esborsi ulteriori.

Il ricorrente ha allegato un estratto delle dichiarazioni rese dall’amministratrice
condominiale subentratagli, dalle quali emerge che la predetta aveva rilevato un
complessivo ammanco pari ad euro 33.621,78 (f. 13 del ricorso): tale
circostanza, se contribuisce a legittimare il provvisorio assunto della pubblica
accusa quanto alla configurabilità del reato ipotizzato, impone, peraltro, di
limitare l’ammontare della somma in sequestro nei medesimi termini.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, impugnata limitatamente alla somma in
sequestro eccedente euro 33.621,78 (trentatremilaseicentoventuno,settantotto),
con restituzione della somma in eccesso all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla somma in
sequestro eccedente euro 33.621,78 (trentatremilaseicentoventuno,settantotto).
Ordina la restituzione della somma in eccesso all’avente diri o. Rigetta nel resto
il ricorso.
Così deciso in Roma, udienza camerale 27 marzo 2014

Il Cons

Il P sis ente

28 giugno 2011 – era pari unicamente ad euro 5.685,55, e nulla documentava

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