Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18927 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18927 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ARADOAEA PAVEL, nato il 4 settembre 1983
BURCA TIBERIU NICOLAE, nato il 4 novembre 1970
BOLTAS MARIAN, nato il 5 settembre 1981
MICU CONSTANTIN SORIN, nato il 4 maggio 1985

avverso la sentenza emessa in data 13 maggio 2013 dal G.i.p. del
Tribunale di Udine.

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha
disposto la confisca dei telefoni cellulari, con
statuizione;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;

eliminazione di detta

Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Udine ha
applicato agli imputati indicati in epigrafe, su loro richiesta e con il consenso
del P.M., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di
multa ciascuno, in ordine ai reati loro ascritti, con pena sospesa per i soli
ARADOAEA, BURCA e MICU, e confisca dei beni in sequestro.
I quattro imputati, con l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo

applicazione della legge penale in relazione all’art. 240 c.p., e vizio di
motivazione in ordine alla disposta confisca.
In data 28 febbraio 2014, il P.G. ha depositato requisitoria scritta,
concludendo come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Con la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. è possibile
disporre la confisca facoltativa (ex art. 240, comma 1, c.p.).
Questa Corte Suprema ha, peraltro, già chiarito che l’estensione
dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte
le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste
come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le
ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti
a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le
giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro
o dei beni confiscati (Sez. II, sentenza n. 6618 del 21 gennaio 2014, CED
Cass. n. 258275: fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed
insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un
computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del
reato).
Nel caso di specie, al contrario, il G.i.p. si è limitato a rilevare,
laconicamente, che «i telefoni cellulari in sequestro devono essere
confiscati e alienati, essendo cose pertinenti al reato».

2

speciale, hanno presentato ricorso per cassazione, deducendo erronea

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla
statuizione di confisca, con rinvio al Tribunale di Udine – in diversa
composizione – per nuovo esame sul punto, che andrà condotto
conformandosi al principio di diritto innanzi enunciato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla G‘nfisca e rinvia al
Tribunale di Udine – in diversa composizione – per nuove esame sul punto.

Il Consi liere estensore

Il

sidente

Così deciso in Roma, udienza camerale 27 marzo 20 4

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