Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18927 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18927 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CAMPANELLA MARIO nato il 20/04/1970 a COSENZA
TROYA ANTONIO nato il 22/06/1966 a BELVEDERE MARITTIMO

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO dì CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Mario Campanella ed Antonio Troya, con atto unico curato
nell’interesse di entrambi gli assistiti, ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata
in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Catanzaro. La
declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda addebiti di diffamazione a
mezzo stampa (per il Campanella) ed omesso controllo ex art. 57 cod. pen. (quanto al

lesivo della reputazione della persona offesa).
La difesa lamenta violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza
impugnata, fondata sull’unico elemento di accusa costituito dalla deposizione del presunto
soggetto passivo, peraltro costituitosi parte civile: in ogni caso, nella fattispecie concreta
avrebbe dovuto ravvisarsi la scriminante del diritto di critica, avendo il giornalista
espresso giudizi ed opinioni, sia pure con tono polemico, su fatti di sicuro interesse
pubi:dico. Richiedere poi al direttore un controllo capillare su tutti gli articoli appare
inesigibile, tanto più che non risulta dimostrato che la fonte delle notizie commentate dal
giornalista fosse inattendibile o non qualificata.
I ricorsi appaiono inammissibili.
Infatti, le doglianze mosse nell’interesse degli imputati riproducono ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il
difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di
Correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità
dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in
precedenza, e nello stesso senso, sì era rilevato che «è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione dì una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez.
VI, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv 243838).
La Corte territoriale, in particolare, risulta avere già chiarito come il contenuto
dell’articolo facesse riferimento a fatti pregressi (l’avere il commissario straordinario della
Camera di Commercio di Cosenza, all’epoca in cui era stato parlamentare, regalato due
autovetture concessegli gratuitamente in uso dalla FIAT quale remunerazione per avere
Contribuito a far approvare una specifica legge) del tutto destituiti di fondamento.

Troya, direttore responsabile della testata su cui venne pubblicato l’articolo ritenuto

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

Il Consigliere estensore
lo Micheli

Il Presidente
osa Pezzullo

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P. Q. M.

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