Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18926 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18926 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

Data Udienza: 12/02/2014

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Giuliano Giordani, quale difensore di
Guarnieri Ennio (n. il 17.02.1956), avverso l’ordinanza del Tribunale di
Ancona, in data 08.10.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Riello, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Osserva:

s;Ì

Con ordinanza del 18.09.2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Fermo dopo l’interrogatorio di garanzia di Guarnieri Ennio —
indagato per i reati di usura ed estorsione — revocava la misura cautelare
della custodia in carcere per “indebolimento del quadro indiziario”.
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica di Fermo
propose appello eccependo in primo luogo che non era stato acquisito il suo
parere come previsto dall’art. 299, comma 3 bis, c.p.p. e che in ogni caso le

dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio non erano tali da indebolire il
quadro indiziario. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza in data 08.10.2013,
accolse l’appello del P.M. e annullò l’ordinanza impugnata e ripristinò la
misura della custodia cautelare in carcere in capo al Guarnieri.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato rilevando che non si
era verificata alcuna nullità in quanto il P.M. era stato regolarmente avvisato
della data in cui si sarebbe svolto l’interrogatorio di garanzia; quindi il P.M.
era stato posto nelle condizioni di esprimere le proprie conclusioni. Inoltre
deduce che il P.M. non poteva limitarsi a denunciare

“la sola formale

irregolarità” (il G.I.P. aveva revocato la misura senza il parere del P.M.; nds)
ma doveva “affiancare ad essa ragionate considerazioni sulla rilevanza
dell’omissione del suo parere sulla salvaguardia del provvedimento
cautelare”. Infine deduce che poichè alla fine dell’interrogatorio di garanzia il
difensore dell’indagato aveva chiesto la revoca della misura o la sostituzione
della stessa con la misura meno gravosa, il Tribunale — che nel caso di
specie aveva gli stessi poteri del giudice procedente – pur ravvisando la
nullità dedotta dal P.M. aveva l’obbligo di verificare la sussistenza del quadro
indiziario e l’adeguatezza e proporzionalità della misura ripristinata.
Il difensore dei ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
Infatti, come ha ben rilevato il Tribunale la revoca della misura cautelare
della custodia in carcere è stata assunta dal G.I.P. in violazione della
disciplina concernente la partecipazione del Pubblico Ministero al

G

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procedimento (art. 178 lett. B, cod. proc. penale). Dunque il Tribunale
nell’accogliere l’appello del P.M. ha correttamente applicato la legge
evocando a sostegno consolidati e condivi principi di questa Corte Suprema.
Infatti, l’ordinanza con cui il Gip provvede alla revoca della misura cautelare
coercitiva personale senza richiedere al Pubblico Ministero l’espressione del
parere, secondo la previsione inderogabile dell’art. 299 comma terzo bis cod.

della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento. Non
elide il vizio di nullità la notificazione dell’avviso della data dell’interrogatorio
al Pubblico Ministero, che, seppur non partecipe all’udienza, deve esser
posto in condizioni di esprimere il suo parere obbligatorio sulle
provvedimento “de libertate”. Nè l’esigenza di celere definizione della
procedura, rivelata dall’avverbio “immediatamente” contenuto nell’art. 299,
comma 1, cod. proc. pen., implica la possibilità di una revoca o sostituzione
della misura senza il rispetto del contraddittorio (Sez. 2, Sentenza n. 39495
del 27/09/2005 Cc. – dep. 27/10/2005 – Rv. 232673; Sez. 1, Sentenza n.
13981 del 04/02/2003 Cc. – dep. 26/03/2003 – Rv. 224024; Sez. 4, Sentenza
n. 25399 del 13/03/2003 Cc. – dep. 12/06/2003 – Rv. 225649). Inoltre, questa
Corte ha ribadito che l’ordinanza con cui il Giudice per l’udienza preliminare
provvede d’ufficio alla revoca della misura cautelare personale senza
richiedere al Pubblico Ministero l’espressione del parere, è nulla ai sensi
dell’art. 178 lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 45313 del
11/11/2008 Cc. – dep. 05/12/2008 – Rv. 242339: conformi: Sez. 2, Sentenza
n. 19549 del 18/05/2006 Cc. – dep. 07/06/2006 – Rv. 234209; Sez. 6,
Sentenza n. 38138 del 24/09/2008 Cc. – dep. 06/10/2008 – Rv. 241194).
Né incide negativamente su quanto sopra la decisione di questa Corte
Suprema, nella cui massima – riportata dallo stesso Tribunale — si afferma
che la mancata acquisizione del parere del Pubblico Ministero in ordine alla
istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall’art. 299 comma 3-bis
cod. proc. pen, non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera
b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica
accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni,
ancorché in concreto non lo abbia fatto (Sez. 6, Sentenza n. 33165 del
29/05/2012 Cc. – dep. 23/08/2012 – Rv. 253196). Infatti, nella motivazione

proc. pen., è nulla ai sensi dell’art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione

della predetta sentenza si tratta un caso diverso da quello di cui ci
occupiamo oggi: infatti il P.M. nel caso deciso con la sentenza del 2012 ha
partecipato all’interrogatorio di garanzia e a fronte della richiesta di modifica
gli è stato chiesto di esprimere il parere ma si è riservato di esprimerlo entro i
due giorni. Il G.I.P. ha provveduto prima per esigenze particolari. Quindi
rimane confermato il principio che l’ordinanza con cui il Giudice per l’udienza

senza richiedere al Pubblico Ministero l’espressione del parere, è nulla ai
sensi dell’art. 178 lett. b) cod. proc. penale.
E’ evidente che verificata la sussistenza della nullità di cui sopra il
Tribunale doveva solo dichiararla e ripristinare, conseguentemente, la misura
della custodia in carcere nei confronti del Guarnieri. Quindi gli altri due motivi
del ricorrente rimangono assorbiti dalla rilevata nullità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione
consegue l’esecuzione del provvedimento impugnato, manda alla cancelleria
di provvedere ai sensi dell’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. penale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 12/02/2014.

preliminare provvede d’ufficio alla revoca della misura cautelare personale

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