Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18926 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18926 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLETTI FRANCO N. IL 29/07/1979
avverso la sentenza n. 25/2011 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA,
del 20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in erso a el Dott. gi‘ovammiz o’Aulaila
che ha concluso per i “.4”
rveccittrxe

Udito, per la parte civile, l’Avv

11-..4..„’ oe.

A LA.A0~
Udit i difensor Avv.
auto TU_ tv,toW,
‘CC

1,4

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 18.1.2011 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Velletri dichiarava Paoletti Franco colpevole dei seguenti
reati: A) concorso con Onorato Vincenzo nell’ omicidio volontario di
Mouatarif Jamal contro il quale esplodeva un colpo di pistola all’altezza
del torace provocandone il decesso immediato; B) concorso con Onorato

esplodeva un colpo di pistola che attingeva la vittima alla testa
cagionandogli una frattura frontale pluriframmentaria, con focolai
emorragici, corna profondo ed imminente pericolo di vita, non
determinandone la morte per cause indipendenti dalla sua volontà; C)
detenzione e porto illegale di una pistola beretta cal.7,65; D)
contravvenzione prevista dall’art.703 cod.pen. per aver sparato colpi di
arma da fuoco all’interno dell’appartamento di Onorato Vincenzo, ove
venivano commessi i delitti di omicidio e tentato omicidio, e nel cortile
condominiale.Con la recidiva. Fatti commessi il 17.7.2009. Unificati i
reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il
rito, il giudice di primo grado condannava l’imputato alla pena di anni
venti di reclusione.
Con sentenza del 20.12.2011 la Corte di assise di appello di Roma,
concesse attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni 12 di reclusione.
I fatti erano così ricostruiti: davanti al complesso residenziale Le
Salzare di Tor San Lorenzo ( costituito da innumerevoli appartamenti
quasi tutti abusivamente occupati da distinti gruppi di etnia rom, di
origine magrebini e di origine campana), verso le ore 23,30 del
17.9.2009 si verificava un’ accesa lite tra Paoletti Franco ed Onorato
Vincenzo da un lato, e Mouaatarif e Karym dall’altro, durante la quale
Paoletti esplodeva un colpo dì pistola; l’alterco proseguiva lungo le scale
e poi nell’abitazione di Onorato dove Paoletti si era rifugiato; all’interno
dell’appartamento Paoletti sparava altri due colpi colpendo Mouaatarif e
Karyim , quindi scendeva di corsa le scale e si dileguava. Costituitosi in
carcere dopo un periodo di latitanza, Paoletti affermava di essere stato
aggredito da un gruppo di quattro o cinque marocchini che pretendevano
una tangente di 500 euro per l’occupazione di un appartamento del

Vincenzo nel tentato omicidio di Kariym Ahmed, contro il quale

residence; avendo rifiutato la pretesa, ne era nata una colluttazione,
durante la quale ad uno dei marocchini era caduta a terra una pistola che
egli aveva raccolta per poi scappare lungo le scale inseguito dai suoi
aggressori sin dentro l’appartamento di Onorato, ove era stato
accerchiato, percosso e spinto verso il balcone; temendo che lo volessero
gettare di sotto egli si era divincolato ed era fuggito per le scale; in quel
frangente, senza che egli se ne accorgesse, erano partiti due colpi dalla

Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i
seguenti motivi: 1) erronea applicazione di legge e illogicità della
motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento della legittima
difesa anche sotto il profilo putativo: dalla analisi delle deposizioni
(riportate per estratto nel ricorso), rese da Fiammetta Riccardi, Sgrò
Salvatore, Rosa La Pietra, Luciano Peretti, Bajro Hrustic,Veronica
D’Antoni e Laura Hamidovic, risulta che l’imputato è stato aggredito e
braccato da una moltitudine di soggetti extracomunitari armati di bastoni,
mazze e bottiglie di vetro rotte che lo hanno inseguito sin dentro casa;
l’arma da sparo era di tutta evidenza di proprietà del defunto _lamal come
confermato da Sgrò Salvatore e da numerosi testimoni di cui si riportano
le dichiarazioni;2) violazione di legge ed illogicità della motivazione in
riferimento all’omesso riconoscimento dell’eccesso colposo ai sensi
dell’art.55 cod.pen.; 3)violazione di legge ed illogicità della motivazione
in relazione all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione,
erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata per la mancanza di
adeguatezza tra reazione dell’imputato ed azione offensiva dallo stesso
subita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La richiesta di riesaminare

il contenuto delle deposizioni

testimoniali, al fine di inferirne una ricostruzione dei fatti diversa da
quella effettuata dal giudice di merito, è inammissibile. La natura del
sindacato di legittimità previsto dall’art. 606, comma primo, lett. e) cod.
proc. pen. il cui oggetto è circoscritto all’esame della tenuta logica delle
specifiche proposizioni argomentativo addotte dal giudice di merito,
esclude che ad esse possa opporsi che gli atti processuali si prestano ad

2

pistola che teneva tra le mani.

una diversa lettura o interpretazione fattuale, poiché tale prospettazione
equivale ad una surrettizia richiesta al giudice di legittimità di travalicare
Il proprio ambito cognitivo compiendo una valutazione diretta della
rilevanza degli atti probatori. (In senso conforme Sez. U, n. 30 del
27/09/1995 Mannino, Rv. 202903).
La Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza della scriminante della
legittima difesa, osservando che la riferibilità esclusiva della pistola a

Karyim, ma dalle stesse affermazioni del coimputato Onorato, il quale
aveva dichiarato che “la pistola apparteneva sicuramente a Franco”
(Paoletti); ha ritenuto non provata la circostanza che all’interno
dell’appartamento le due vittime fossero spalleggiate da altre persone; ha
ritenuto la reazione di Paoletti connotata da totale sproporzione, avendo
puntato l’arma prima alla testa di Karym, facendolo stramazzare al suolo,
e poi al torace di Mouatarif, provocandone il decesso pressoché
immediato. Inoltre il giudice di primo grado ha rilevato che Paoletti non si
era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso della pistola, di
allontanarsi immediatamente dal posto ove era in corso la violenta lite
con i due cittadini magrebini, e che in realtà aveva egli stesso dato causa
o concorso a dare causa alla lite esplodendo un primo colpo di pistola
nella zona antistante l’ingresso nell’immobile.
Le argomentazioni svolte dai giudici di merito sono prive di vizi logici
e conformi al contenuto dell’art.52 cod.pen., secondo cui la sussistenza
della scriminante della legittima difesa non può essere invocata da chi
reagisce a una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso
ha concorso (Sez. 1, n. 5424 del 04/03/1992 – dep. 09/05/1992,
Filopanti, Rv. 190299), e nonostante disponga della possibilità di
allontanarsi dai soggetti antagonisti senza pregiudizio e senza disonore.
(Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441).
2.E’ giuridicamente corretto l’assunto del giudice di appello secondo
cui “la mancanza dei presupposti della scriminante della legittima difesa
impedisce di ravvisare anche l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art.55
cod.pen. L’espresso richiamo contenuto nell’art.55 cod.pen. alle
disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione, e la
specificazione che l’eccesso ricorre quando, per colpa, si eccedono i limiti

3

Paoletti era provata non solo dalle sole dichiarazioni della persona offesa

t

stabiliti dalla legge o dall’Autorità ( nelle ipotesi previste dagli artt. 51 e
53 cod.pen.), o dalla necessità di difendere il proprio o l’altrui diritto o sé
stesso da un danno grave alla persona ( nelle ipotesi di legittima difesa e
stato di necessità previste dagli artt.52 e 54 cp ), conduce a affermare
che l’art. 55 cod.pen. postula necessariamente un collegamento tra
eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di
ritenere la sussistenza della fattispecie colposa descritta dall’art. 55

scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti. (conforme Sez. 1, n.
298 del 24/09/1991 – dep. 15/01/1992, Riolo, Rv. 190726).
3.L’ attenuante della provocazione è stata correttamente esclusa dal
giudice di appello, il quale ha tenuto conto del fatto che ” un violento
scontro fisico era stato accettato e fomentato da entrambe le parti”,
reputandolo incompatibile con l’assunto difensivo secondo cui l’azione era
stata originata da un fatto ingiusto altrui riconducibile alle persone offese,
ed ha ulteriormente considerato la mancanza del requisito di adeguatezza
tra reazione ed offesa, pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
per la sussistenza della attenuante in oggetto (Sez. 1, n. 6811 del
21/04/1994, De Giovanni, Rv. 198116).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Paoletti Franco deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 10.4.2013.

cod.pen. in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA