Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18926 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18926 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
D’ORSI DARIO nato il 20/01/1977
POPOROGU DARIO nato il 09/03/1993 a LATINA
MAMONE DOMENICO nato il 21/10/1969 a VIBO VALENTIA
avverso la sentenza del 21/04/2016 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Dario Poporogu, Domenico Mamone e Dario D’Orsi, con atto unico
curato nell’interesse di tutti gli assistiti, ricorre per cassazione avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti, ex art. 444 del codice di rito, dal
Tribunale di Latina (con riguardo a un addebito di tentato furto aggravato). La difesa
condotta degli imputati riconducibile alla fattispecie criminosa in rubrica senza spiegare in
‘concreto – così comprimendo le facoltà difensive sul controllo delle ragioni fondanti la
decisione – i motivi della loro ritenuta responsabilità.
I ricorsi appaiono inammissibili.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Va del resto
considerato che il Tribunale ha operato un pur generico richiamo agli atti processuali,
espressamente menzionando il verbale di arresto degli imputati, nella ritenuta flagranza
del reato de quo.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
èii C 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
lamenta carenze motivazionali della sentenza impugnata, che si limita a considerare la