Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18925 del 20/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18925 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BRAGATO CLAUDIO, nato a Brescia il 12.7.1953

avverso la sentenza in data 8.6.2015 della Corte d’Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Perla Lori che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non costituisce reato;
udito il difensore, avv. Gianbattista Bellitti che concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 8.6.2015 la Corte d’Appello di Brescia ad integrale
conferma della pronuncia di primo grado ha condannato Claudio Bragato alla
pena, esclusa la recidiva, concesse le attenuanti generiche, di 2 mesi e 20 gg. di
reclusione per aver in qualità di legale rappresentante della Star Bend s.r.l.
omesso di versare entro il termine previsto per la presentazione della

Data Udienza: 20/01/2017

dichiarazione

annuale di sostituto di imposta per l’anno 2008 le ritenute

risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti di imposta per un ammontare
complessivo di C 75.779,00 in violazione dell’art.10-bis d. Igs. 74/2000. Nei
confronti della suddetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
articolando due motivi entrambi afferenti al vizio di violazione di legge. Con il
primo deduce l’abnormità della sentenza di Appello per aver ipotizzato sotto il
profilo dell’elemento soggettivo il dolo eventuale, palesemente inconfigurabile
nell’esercizio di un’attività imprenditoriale nella quale il titolare auspicando

prefigurarsi il successivo stato di insolvenza assoluto ed il fallimento della società
intervenuto nel 2010, ma era ben consapevole dell’obbligo a suo carico di
effettuare il versamento delle ritenute di imposta cui non aveva potuto
adempiere per mancanza della necessaria liquidità. Con il secondo motivo
contesta la mancata applicazione dell’ipotesi della forza maggiore essendosi
trovato, come attestato dalla successiva messa in liquidazione e successivo
fallimento della società, nell’impossibilità di adempiere per mancanza di liquidità
e mancanza di accesso al credito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sostituito, ad opera dell’art. 7,
comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre
2015), con il seguente testo: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della
stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un
ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole della precedente nella parte
in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, prima fissata in euro
cinquantamila, trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all’art. 2,
quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in
vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda
l’importo di C 75.779,00, inferiore alla soglia di punibilità di C 150.000,00, la
sentenza impugnata deve essere annullata per insussistenza del reato (tra l’altro
conformemente alle conclusioni della parte pubblica), posto che la soglia di
rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del reato,
contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a
Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975; da ult., Sez. 3, n. 3098
del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265938).

2

sempre e comunque il superamento della crisi attraversata non poteva

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 20 gennaio 2017

Il Consigliere estensore
Donateli Glterio

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