Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18925 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18925 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGOSTINIS ANDREA nato il 03/06/1957 a UDINE

avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Andrea Agostinis ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti (in relazione a delitti di falso ideologico, truffa e sostituzione di
persona) dalla Corte di appello di Trieste. I fatti si assumono commessi, quanto agli
anni scolastici dal 2006 al 2012, attraverso la ricezione di emolumenti da parte della

presso vari istituti della regione Friuli Venezia Giulia, quando invece la donna era stata
formalmente assunta senza mai svolgere attività di insegnamento a causa di una grave
malattia: in una occasione, tale Svitlana Soyko (all’epoca, di fatto convivente con
l’imputato) si era presentata presso la segreteria di un dirigente scolastico, presentata
dall’Agostinis come la propria moglie, ed aveva sottoscritto atti apponendovi la falsa
firma della D’Orlando. Lo stesso imputato, al contempo amministratore di sostegno della
moglie, si era procurato ed aveva prodotto alle competenti autorità scolastiche vari
certificati che – contrariamente al vero, giacché risalenti a date posteriori al manifestarsi
della predetta patologia – attestavano l’idoneità fisica della D’Orlando all’insegnamento

de

quo.
L’imputato lamenta carenze motivazionali della sentenza impugnata, segnalando che

la Corte territoriale non avrebbe esaminato adeguatamente le doglianze sviluppate nei
tnotivi di appello: fra l’altro, era stato rappresentato in sede di gravame che la sua
qualità di amministratore di sostegno era cessata nel giugno 2010, senza dunque poter
considerare che egli avesse avuto la disponibilità e si fosse appropriato degli stipendi
erogati alla moglie in epoca successiva. Deduce altresì violazione di legge processuale
ed omessa assunzione di prova decisiva, non essendo stato dimostrato con certezza che
la persona sostituitasi alla D’Orlando fosse davvero la Soyko (solo in tal senso risultando
descritto il fatto contestato). In ordine al trattamento sanzionatorio, l’Agostinis rileva
che la Corte di appello ha inteso dichiarare la prescrizione dei reati commessi prima del
23/06/2008, senza però rilevare che, fra questi, dovevano ricomprendersi alcuni dei falsi

ex art. 479 cod. pen.: visto che la pena base per l’addebito di falso ideologico,
considerato di maggiore gravità, era stata quantificata in 2 anni e 4 mesi di reclusione,
ben oltre i minimi edittali, doveva ritenersi che tale determinazione fosse il risultato di
una continuazione interna, cui avevano concorso anche le condotte anteriori alla data
indicata.
Il ricorso appare inammissibile.
Le prime censure mosse dall’imputato investono infatti profili di merito, che non
appaiono qui sindacabili e si rivelano comunque manifestamente infondate, ove si
consideri che:

moglie dell’Agostinis (Margherita D’Orlando) quale insegnante di educazione musicale

a prescindere da chi ne fosse amministratore di sostegno e per quali periodi, le
somme erogate alla D’Orlando entrarono comunque nel patrimonio della donna,
successivamente deceduta lasciando l’imputato quale erede (come da sintesi dei
motivi di appello a pag. 14 della motivazione della sentenza impugnata, che poi
chiarisce a pag. 16 come l’Agostinis fosse stato sollevato dall’ufficio di
amministratore di sostegno nel 2010, per “negligenza nello svolgimento
dell’incarico”);
la Soyko fu riconosciuta da una testimone nel corso delle indagini preliminari, in

dall’Agostinis affinché firmasse la documentazione afferente il rapporto di lavoro
della D’Orlando, e che lo stesso imputato aveva indicato essere sua moglie (v. pag.
17 della motivazione della sentenza impugnata).
Quanto alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, la sanzione fissata in primo
grado quale pena base per l’addebito di falso ideologico non risulta essere stata
determinata all’esito di un computo che tenesse conto della continuazione “interna” tra
più fatti da qualificare ex art. 479 cod. pen., visto che gli aumenti disposti ai sensi
dell’art. 81 cpv. cod. pen. furono espressamente indicati solo per i reati ulteriori (le varie
truffe, commesse tra il 2006 e il 2012, e l’unico episodio di sostituzione di persona). Né
il quantum di pena base, considerata la peculiare gravità dei fatti su cui si soffermano
entrambe le pronunce di merito si soffermano diffusamente, può intendersi

ex se

indicativa di una diversa volontà del Tribunale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

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