Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18924 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18924 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LO GRASSO ALESSANDRO ANTONIO nato il 01/08/1978 a TORINO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 19/06/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lette/se te le conclusioni del PG
■I

14; 14.2

Data Udienza: 13/12/2017

Ritenuto in fatto
Lo Grasso Alessandro Antonio ha proposto ricorso avverso l’ordinanza, emessa in data 19/06/2017, dal giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del
provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive,
nonché dell’obbligo di presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza.

violazione di legge in relazione all’art. 6 co. 1 e 2 L. 401/89, nonché vizio di motivazione del provvedimento
impugnato. Al riguardo rileva che i fatti all’origine delle determinazioni del questore e dell’ordinanza impositiva
degli obblighi sono fatti maturati sulla via del ritorno della manifestazione della commemorazione della
tragedia dell’Hysel al centro di Torino e si sono sostanziati in reciproco scambio di contumelie tra tifosi della
Juventus e del Torino lontano dagli impianti sportivi ed in assenza di questi ultimi. Difetterebbe dunque la
necessaria connessione con le manifestazioni sportive. Aggiunge il ricorrente che per i medesimi fatti altro GIP
ha rigettato la richiesta di convalida e che erroneamente è stata richiamata giurisprudenza di legittimità per
procedere alla convalida.
Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che ai fini dell’applicazione delle misure di
prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tra le condotte commesse “a causa di
manifestazioni sportive”, debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in
occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità.

Considerato in diritto
t,
Il ricorsarondato .
In premessa va osservato che il provvedimento oggetto della richiesta di revoca è motivato, per come è dato
evincere anche dall’ordinanza del G.I.P. oggetto di ricorso, dalla circostanza che il Lo Grasso avrebbe preso
parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive
qualificando come tale la commemorazione della tragedia dell’Heisel culminata in scontri tra le tifoserie della
Juventus e del Torino.
Così circoscritto il thema decidendi assume rilievo decisivo valutare se la commemorazione citata possa essere
ricompresa nella categoria delle manifestazioni sportive, rilevanti per l’applicazione dell’art. 6 L. 401/89, come
successivamente modificato.
Questa Sezione ha avuto modo di recente di affrontare la questione specifica annullando senza rinvio
l’ordinanza impugnata e dichiarando cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 16.8.2016
limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza disposta nei confronti di altro
partecipante ai medesimi fatti (sez. III Penale, sentenza n. 50921/17).
Nell’occasione si è evidenziato che con l’art. 2-bis del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti
per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) è stata introdotta una norma di
interpretazione autentica, che stabilisce che “per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si
intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli
enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escludendo che possano
essere ricomprese nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione del tragico evento.

Eccepisce in questa sede il ricorrente:

Non sembra trovare riscontro normativo, pertanto, l’opzione un’opzione ermeneutica che finisca con
l’includere nel termine “manifestazione” qualsiasi evento anche non competitivo legato al mondo sportivo.
Da ciò discende che nella specie non può trovare applicazione l’art. 6 L. 401/89.
Le condotte rilevanti non possono infatti ritenersi né perpetrate in occasione di manifestazione sportiva
nell’accezione voluta dalla norma, né causalmente riconducibili ad un evento sportivo in quanto non collegate a

Rimane ovviamente impregiudicata l’applicazione del DASPO nel caso in cui ricorrano gli altri presupposti
indicati dall’art. 6 citato (da ultimo modificati dall’art. 2 di. 22/08/2014 n° 119, conv. In Legge, 17/10/2014 n°
146) che prescindono dall’evento sportivo, ma di ciò non vi è alcuna evidenza nella situazione in esame.
Di conseguenza l’ordinanza del G.I.P. va annullata senza rinvio e va dichiarata cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Torino limitatamente all’obbligo di presentazione.
PQM
Annulla senza rinvio l’griclin?riza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di
6 i
Torindeimitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo
al Questore di Torino.
Così deciso in Roma il 12.12.2017
Il Presidente

quest’ultimo da un rapporto di diretta e stretta causalità.

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