Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18924 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18924 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Riccardo Ferone, quale difensore di Solla
Giovanni (n. il 16/06/1978), avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova, in
data 15/10/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Riello, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Osserva:

Data Udienza: 12/02/2014

Con ordinanza del 07.09.2012, il G.I.P. del Tribunale di Savona dispose
la misura cautelare della custodia in carcere di Solla Giovanni, indagato per il
reato di rapina aggravata anche dall’essere stata commessa da più persone
riunite.
Avverso il provvedimento di cui sopra l’imputato propose istanza di
riesame, ma il Tribunale di Genova, con ordinanza del 24.01.2013, la
respinse.

L’imputato ricorse allora per Cassazione che con sentenza del
05.06.2013 n. 38095 (depositata in Cancelleria il 17.09.2013) annullò con
rinvio l’ordinanza impugnata riscontrando carenza motivazionale sulla
sussistenza dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 15.10.2013, confermò
l’ordinanza del 07.09.2012 del G.I.P. del Tribunale di Savona evidenziando le
ragioni per le quali riteneva sussistente la predetta aggravante.
Ricorre per cassazione il difensore di Solla Giovanni deducendo la
mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in
relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’essere il fatto stato
commesso da più persone riunite.
Il

difensore

ricorrente conclude,

quindi,

per l’annullamento

dell’impugnata ordinanza.

motivi della decisione

Il ricorso è infondato. Infatti, il Tribunale ha motivato in modo
incensurabile — correttamente interpretando il contenuto delle dichiarazioni
della P.O. e della teste che ha assistito alla rapina – perché ritiene che al
momento della commissione del reato fossero simultaneamente presenti due
persone (l’uomo che ha aggredito alle spalle la P.O. e l’uomo a bordo della
moto sulla quale sono poi fuggiti entrambi gli autori del reato).
Questa Suprema Corte ha sul punto affermato che in tema di rapina,
ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di effettiva
simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento
del fatto, per il maggior effetto di intimidazione che la presenza di più
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persone esercita sulla vittima (Sez. 2, Sentenza n. 15416 del 12/03/2008 Ud.
– dep. 11/04/2008 – Rv. 240011; principio ribadito dalle Sez. Unite per il reato
di estorsione: Sez. U, Sentenza n. 21837 del 29/03/2012 Ud. – dep.
05/06/2012 – Rv. 252518).
A fronte di ciò il difensore fornisce solo una diversa interpretazione del
contenuto delle dichiarazioni dei predetti testi che è un’evidente questione in

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente
decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’articolo 94 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 12/02/2014.

fatto.

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